
Nel film «Amour» di Michael Haneke il protagonista uccide l’anziana moglie da tempo malata e inferma
Firenze, 16 febbraio 2018 - Le strinse una sciarpa intorno al collo. Si sdraiò nel letto accanto a lei, per l’ultima volta. Poi andò a costituirsi, dicendo «non ce la faccio più». Ma la Cassazione non ha fatto sconti né ha rivalutato il gesto compiuto da Giancarlo Vergelli, l’87enne di Borgo Pinti che il 22 marzo del 2014 uccise la moglie, Nella Burrini, 86, malata di Alzheimer.
Confermata dunque la condanna a sette anni e otto mesi (in abbreviato) che i legali di Vergelli, Valentina Bernardi e Filippo Viggiano, aveva impugnato in Cassazione. I giudici della Suprema Corte non hanno concesso alcuna attenuante per «morte pietosa» richiesta invece nel ricorso per «motivi di particolare valore morale o sociale».
L’uomo, infatti, anche lui molto malato, confessando il fatto, aveva dichiarato di aver voluto porre fine alle sofferenze della moglie - come da lei stessa, a suo dire, desiderato - e di voler preservare la figlia e i nipoti dall’incombenza di doversi occupare dell’inferma, nel caso in cui lui fosse venuto a mancare.
Nel suo ricorso in Cassazione, l’imputato aveva inoltre sottolineato che «fosse da considerare un valore condiviso dalla collettività porre fine alle sofferenze di una persona, conformemente ai suoi desideri espressi in vita». Inoltre, nel ricorso veniva ricordato che «alcuni Paesi europei hanno legalizzato l’eutanasia e il suicidio assistito, o hanno intenzione di farlo a breve» e che le sentenze della Corte di Strasburgo hanno «più volte ritenuto compreso nell’articolo 8 il diritto di ogni individuo a decidere il modo e il momento in cui la sua vita avrebbe dovuto finire»: nel caso in esame, sosteneva il ricorrente, «non si trattava di conferire legalità alla scelta di porre fine ad una vita, ma solo di considerare socialmente apprezzato il fine perseguito» e a sostegno di tale tesi veniva citato un sondaggio Eurispes «da cui emergeva che la maggioranza degli italiani era favorevole all’eutanasia».
I giudici di piazza Cavour, rigettando il ricorso, hanno rilevato che per riconoscere «tale attenuante» avrebbe dovuto risultare che «il motivo che aveva determinato» l’imputato «all’azione fosse da considerarsi espressione del comune sentire sociale, e ciò non poteva dirsi essere in concreto sussistente, afferendo la questione a tematiche, quali l’eutanasia ed i trattamenti di fine vita, ancora oggetto di ampi dibattiti».
Quanto alla tesi, esposta nel ricorso, secondo cui «il vero movente era stata la volontà di proteggere la figlia e i nipoti, togliendo loro il fardello dell’agonia della congiunta», è stata ritenuta «priva di fondamento».