Pistoia, 29 dicembre 2017 - A luglio aveva accolto in parrocchia un senzatetto, un immigrato che dormiva in stazione, senza aver comunicato la sua presenza alla questura. E per questo motivo proprio dagli uffici di via Pertini don Massimo Biancalani era stato multato con una sanzione da 320 euro. Grazie ai social nelle ore immediatamente successive era pure partita una raccolta fondi, con tanto di punto di raccolta, il Caffé la Corte in via del Ceppo. Da allora sono passati cinque mesi e la famosa sanzione non è ancora stata pagata. Per questo motivo nei giorni scorsi al sacerdote che tanto fa discutere la città è arrivata un’ingiunzione di pagamento da parte del prefetto di Pistoia. In caso contrario la sanzione potrebbe crescere fino a superare i mille euro.
MA ANDIAMO PER GRADI: la vicenda era iniziata, come dicevamo, nello scorso mese di luglio quando al sacerdote fu contestata la violazione dell’obbligo di comunicazione di ospitalità ai cittadini stranieri. Don Biancalani era stato chiamato da un conoscente per aiutare un ragazzo del Ghana che viveva in stazione dopo essersi dovuto allontanare dalla struttura che lo aveva ospitato nei primi due anni di permanenza in Italia. Proprio in quei giorni alla parrocchia di Vicofaro era però arrivato il controllo della questura sugli ospiti della cooperativa del sacerdote che gestisce l’accoglienza dei profughi e così i poliziotti avevano visto il ragazzo accertando che non aveva diritto a essere accolto in quegli spazi senza comunicazione agli organi competenti.
Si tratta di un’infrazione abbastanza frequente e che comporta una sanzione amministrativa da 160 a 1.100 euro. «Il contravventore – si spiega sul sito del ministero dell’Interno – può provvedere al pagamento entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione. Trascorso tale termine senza che sia intervenuto il pagamento, l’organo che ha accertato la violazione trasmette il verbale di contestazione al Prefetto, insieme al rapporto e alla prova delle eseguite contestazioni e notificazioni, che emette un’ordinanza-ingiunzione per la riscossione della sanzione».
co.da.