"Le nostre borse sono dei gioielli, per cui hanno tutto il diritto di stare su Ponte Vecchio a Firenze". Non arretra di un centimetro nella sua posizione Giovan Battista Gori, presidente di Graziella Group, dopo la sentenza del Tar che ha respinto il ricorso dell’azienda contro il provvedimento del Comune di Firenze che vieta su Ponte Vecchio la vendita di borse, così come previsto dal Regolamento Unesco "non rientrando nella categoria degli oggetti preziosi".
"Ma non ci fermiamo qua. Proseguiamo la nostra battaglia. Convinti delle nostre idee, spiega Gori. Le nostre borse sono da intendersi come borse-gioiello in quanto impreziosite da metalli preziosi, oltre a portare con sé un elevato valore artigianale" continua. E così "Ci prepariamo a fare ricorso al Consiglio di Stato, tra circa un anno avremo una risposta. Sono fiducioso". La bagarre era iniziata nel 2022 con l’arrivo di Graziella Braccialini, storico brand di moda specializzato in borse, su Ponte Vecchio dove, per tradizione (e per il regolamento comunale fiorentino) non c’è spazio per gli articoli in pelle.
La battaglia tra Graziella Braccialini e gli altri commercianti del ponte si era inasprita un anno fa. Era il 5 aprile 2023 quando il Comune di Firenze aveva vietato la vendita delle famose borse nel negozio di proprietà sul Ponte Vecchio. Decisione che non era andata giù a Graziella Braccialini Spa che si era mossa con un ricorso al Tar per chiedere la sospensiva del provvedimento. "Non siamo un negozio di pelletteria ma un brand che fattura 180 milioni e che ha salvato un marchio del lusso fiorentino come Braccialini con un investimento complessivo di circa 30 milioni di euro, aveva spiegato il patron del Gruppo Graziella. Promuoviamo un nuovo modo di concepire i gioielli insieme alla moda per questo è nato Graziella Braccialini che ha punti vendita in mezzo mondo".
Intanto Confcommercio, insieme all’Associazione Ponte Vecchio, assistite dall’avvocato Pier Ettore Olivetti Rason, si erano costituiti come controricorrente nel procedimento soffermandosi sulla definizione normativa di "oggetti preziosi", questione centrale del giudizio, precisando che si tratta di "qualsiasi articolo di gioielleria, oreficeria, argenteria o orologeria o qualsiasi altro oggetto costituito esclusivamente o prevalentemente da metalli preziosi, dove eventuali elementi - non in metallo prezioso - devono costituire solo piccoli ornamenti".
Ga.P.