LUCA AMOROSI
Cronaca

Giorgio Contu: confermata la squalifica di tre anni per scommesse illecite

La Procura federale d’appello respinge il reclamo di Contu, confermando la squalifica per scommesse sulla partita Roma-Torino.

Lo scorso gennaio l’ex responsabile del settore giovanile della Ss Arezzo era stato sanzionato con tre anni di squalifica e a un’ammenda di 25mila euro «per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme del Codice di giustizia sportiva».

Lo scorso gennaio l’ex responsabile del settore giovanile della Ss Arezzo era stato sanzionato con tre anni di squalifica e a un’ammenda di 25mila euro «per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme del Codice di giustizia sportiva».

La Procura federale d’appello della Federazione italiana giuoco calcio ha respinto il reclamo presentato da Giorgio Contu nei confronti della decisione del Tribunale federale nazionale. Lo scorso gennaio, infatti, l’ex responsabile del settore giovanile della Ss Arezzo era stato sanzionato con tre anni di squalifica, a decorrere dal prossimo tesseramento, e a un’ammenda di 25mila euro "per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, nonché per la violazione dell’articolo 24, comma 1, del Codice di giustizia sportiva".

Questo per aver effettuato, nel centro Sisal di Campo di Marte ad Arezzo, tre scommesse, a quota singola e a evento in corso, riferite alla partita Roma-Torino del 26 febbraio 2024. Giorgio Contu, assistito dal proprio legale, avv. David Cerrini, aveva presentato reclamo lo scorso 10 febbraio, affidando l’impugnazione a due distinti motivi. Il primo è relativo al cosiddetto "furto d’identità": il reclamante ribadiva di non aver effettuato le scommesse imputate e di aver denunciato lo smarrimento del documento d’identità utilizzato per effettuarle un anno e mezzo prima. Inoltre, la firma sulla scheda identificativa sarebbe apocrifa.

Ha anche contestato, in sede di reclamo, l’affermazione secondo cui sarebbe uno scommettitore abituale, dal momento che dagli estratti conto risulta che abbia effettuato 14 scommesse in un anno, sempre di gruppo e su competizioni virtuali. Il secondo motivo riguarda il riconoscimento delle attenuanti di cui all’art. 13, commi 1 e 2, C.G.S., giacché egli avrebbe tenuto un comportamento collaborativo in fase di indagine, la violazione si sarebbe verificata in un’unica circostanza e l’incolpato non ha mai avuto finora altri procedimenti sportivi a proprio carico.

La Procura federale, tuttavia, ha ritenuto il reclamo infondato, confutando entrambi i motivi dell’impugnazione. "È documentalmente dimostrato – si legge nel dispositivo della sentenza di secondo grado – che in data 26.2.2024, presso la ricevitoria Sisal "L’Airone s.r.l." di Arezzo, siano state effettuate tre scommesse sulla gara del Campionato professionistico di Serie A Roma-Torino, in quel momento in corso, di € 600,00 ciascuna, che hanno fruttato una vincita complessiva di € 4.200,00, e che il premio sia stato riscosso l’indomani - in contanti - da Giorgio Contu".

Secondo il giudice, peraltro, il fatto che fosse stato denunciato lo smarrimento del documento d’identità in questione non significa che lo stesso Contu non possa averlo ritrovato e utilizzato in un secondo momento. Inoltre, il numero di cellulare riportato nella scheda identificativa risultava pacificamente in uso a costui. Per la Procura, non erano da riconoscere neppure le attenuanti, in quanto il reclamante, si legge, "non ha mai ammesso la propria responsabilità - anzi, l’ha sempre negata - e non è emersa in giudizio alcuna sua fattiva collaborazione per la scoperta o l’accertamento di illeciti disciplinari". Per questi motivi, il 7 marzo scorso, la Procura federale d’appello ha confermato la sanzione rigettando il reclamo.