ANDREA LORENTINI
Cronaca

Lo sgambetto dell’allenatore. Messeri: "Il gesto di Guidotti sarà un caso di giurisprudenza"

La sconfitta del Subbiano confermata in Appello crea un precedente in un caso mai visto prima. L’avvocato esperto di diritto sportivo: "Una vicenda che offre molti spunti interessanti".

Lo sgambetto dell’allenatore. Messeri: "Il gesto di Guidotti sarà un caso di giurisprudenza"

Il tecnico del Subbiano che entra in campo e con uno sgambetto interrompe il contropiede degli avversari

La sconfitta a tavolino del Subbiano, confermata anche dalla Corte Sportiva Federale territoriale della Toscana, rischia, adesso di creare un precedente scomodo. Il primo collegio della Corte ha, infatti, respinto il ricorso della società gialloblù che chiedeva l’omologazione dello 0-0 contro il Pontassieve e non il ko a tavolino come deciso dal giudice sportivo. I fatti si riferivano alla sfida giocata in casa della squadra fiorentina, l’8 settembre scorso, valevole per il campionato di Promozione, e che vide il tecnico del basso casentinesi Guidotti entrare in campo per fermare un contropiede avversario. Lo sgambetto divenne in poche ore virale facendo diventare quel gesto un caso nazionale. Guidotti fu squalificato fino al 25 ottobre. La partita, come detto, era terminata a reti bianche, ma il giudice sportivo decise per lo 0-3 sulla base anche del ricorso del Pontassieve. Il Subbiano che nel frattempo aveva pagato una multa di 250 euro per il gesto del proprio allenatore, aveva giudicato il ko a tavolino come una doppia sanzione vista l’ammenda precedente.

Da qui il successivo ricorso degli aretini, respinto. - "Senza conoscere le carte del processo e senza voler entrare pienamente nel merito della questione, da un’analisi esterna che emerge da ciò che riferiscono i media di una vicenda interessante anche da un punto di vista legale, per i numerosi spunti giuridici che offre, credo che emerga un contrasto tre le due sanzioni erogate dallo stesso giudice sportivo, nel senso che mi sembrerebbe troppo tenute la sanzione comminata all’allenatore del Subbiano, per un fatto che poi ha prodotto una sanzione notevolmente afflittiva per la società del Subbiano - spiega l’avvocato Mauro Messeri, noto penalista del foro aretino ed esperto di diritto sportivo -. Delle due l’una o è sbagliata la prima decisione o la seconda. Inoltre, nell’applicare l’art. 10 del cgs ("sanzione della perdita della gara") il giudice dovrebbe indicare il principio secondo il quale ha ritenuto che il fatto abbia influito sul regolare svolgimento della gara, motivando adeguatamente tale affermazione.

E non credo che, per soddisfare tale esigenza si possa ricorrere al semplice automatismo secondo il quale ogni persona estranea ai 22 calciatori in campo determini l’alterazione del regolare svolgimento della gara, per il solo fatto di essere entrata nel terreno di gioco. Pensiamo al frequente caso in cui medici e massaggiatori entrano in campo per effettuare interventi sanitari senza attendere l’autorizzazione dell’arbitro e vengono, quindi, rispediti fuori. O a calciatori che usciti temporaneamente per infortunio vi rientrano senza l’ok del direttore di gara e magari interrompono fallosamente l’azione. Quindi credo che chi giudica l’episodio, non possa non analizzare quale sarebbe stato lo svolgimento di quell’azione se il fatto non si fosse verificato. Messeri ha qualche perplessità anche sul fatto che Guidotti sia considerato un corpo estraneo al contesto. "Si potrebbe pensare che il caso non sia disciplinato dalle norme, ed invece dal comma 7 dell’articolo 3 delle regole del gioco del calcio si evince che l’allenatore non è un corpo estraneo, ma è parte della gara, essendo autorizzato a stare nel campo per destinazione, equiparato ad un dirigente." Da appassionato di sport e non solo di diritto sportivo, Messeri fa un’ulteriore riflessione: "Resto perplesso ogni qualvolta sento parlare di sentenza esemplare. Il giudice deve dare a ciascuno il suo, in maniera proporzionata alla gravità dei fatti, senza pensare minimamente a quello che accadrà dopo la sua sentenza; men che meno senza avere l’obbiettivo di punirne uno per educarne molti". Adesso per il Subbiano non resta che l’Arbitrato del Coni anche se è un organo che si limita a valutare su questioni di legittimità, mentre la Corte ha espresso una valutazione di merito e quindi i margini di manovra sono più ridotti.