REDAZIONE AREZZO

Svolta sull’ex Sacci. Il Tar dà ragione al proprietario

Il ricorso dell'imprenditore Marino Franceschi contro l'ordinanza del Comune di Bibbiena è stato accolto dal Tar della Toscana, annullando l'obbligo di liberare l'area ex Sacci da rifiuti pericolosi.

BIBBIENA

Il ricorso di Marino Franceschi, noto imprenditore casentinese titolare del marchio Marino Fa Mercato, nei confronti dell’ordinanza del Comune di Bibbiena che intimava di liberare con urgenza l’area ex Sacci, è stato accolto e la sentenza del Tar della Toscana è stata depositata.

A renderlo noto è l’avvocato di Franceschi, Alberto Rubeschi, che evidenzia come l’ordinanza del Comune sia adesso annullata. Tutto ha inizio nel lontano 2002, quando l’area ex Sacci, situata tra i comuni di Bibbiena e Chiusi della Verna, fu acquistata dall’imprenditore casentinese per realizzare un ambizioso progetto commerciale che non fu portato avanti a causa di una serie di valutazioni inerenti la bonifica del sito, sullo smaltimento di tubazioni e guarnizioni contenenti amianto e considerati rifiuti cancerogeni. Nel 2016 l’area, in cui sorge l’ex cementificio, è stata sequestrata, la vicenda è approdata in tribunale e si è conclusa con l’assoluzione di Franceschi per buona parte dei reati, mentre uno è stato prescritto. L’area era cosi tornata nella disponibilità dell’imprenditore, ma nell’estate 2023 dopo un nuovo sopralluogo delle forze dell’ordine che avevano individuato ancora la presenza dei rifiuti d’amianto, il comune di Bibbiena ha imposto, con un’ordinanza, di liberare urgentemente l’area da "rifiuti pericolosi e cancerogeni" per poi smaltirli.

Franceschi ha risposto chiedendo la sospensiva al Tar che lo scorso 13 marzo si è riunito, ed oggi la svolta con la sentenza che è stata depositata. "Il ricorso – dichiara l’avvocato – è stato discusso alla presenza del comune di Bibbiena, Arpat e l’Asl Toscana Sud. Secondo il tribunale, le esigenze di tutela emerse nell’istruttoria di Arpat, potevano essere soddisfatte con l’ adozione di una ordinanza di ripristino ordinaria. Inoltre il Tar ha censurato il provvedimento comunale per la mancanza di requisiti quali l’urgenza e la pericolosità. Infine il provvedimento è stato dichiarato complessivamente irragionevole e per questo annullato in quanto l’ordinanza sarebbe stata emessa dopo un notevole lasso di tempo da quando è emersa la notizia" conclude Rubeschi.

S.D.