Stanzino per il ricovero delle biciclette. Tutti possono usarlo

Il proprietario di una abitazione ha diritto ad avere un gancio per la sua bici nel vano condominiale. L'esperto consiglia di verificare l'atto notarile e la relazione tecnica per vedere se la questione è stata già discussa. La regola generale è che i beni comuni sono indivisibili.

Il nostro condominio, dove mi sono trasferita da poco, ha uno stanzino per le bici. Il precedente proprietario della mia abitazione non lo utilizzava e per questo, in passato, i ganci installati per appendere le bici sono stati assegnati a chi aveva interesse. Da allora ogni proprietario di bici ha copia delle chiavi della stanza (ma non io). Ho chiesto di avere un gancio ma mi è stato risposto che, quando la stanza è stata restaurata e attrezzata, il vecchio proprietario non ha partecipato alle spese. Ora, dicono, inserire il gancio per la mia bici richiederebbe modifiche che non vogliono fare, mentre lasciarla a terra rende difficile attaccare le altre. Chi ha ragione?

Lucia, Arezzo

Risponde l’esperto

"Penso che lei abbia pieno diritto ad avere la chiave della porta e a ricoverare la sua bici.

Il vano è un bene immobile parrebbe condominiale (bene comune) e come tale anche pro quota di sua proprietà. In ogni caso esamini bene l’atto notarile per vedere se il vano è stato, pro quota millesimale, oggetto di compravendita; verifichi altresì la relazione tecnica fornitale e redatta per l’atto di acquisto e controlli se la questione era già stata oggetto di discussione. La regola generale dettata dalle norme civilistiche di riferimento è che i beni comuni sono indivisibili e il condomino non può rinunziare alla proprietà. In ogni caso occorre che lei faccia velocemente questa analisi e si attivi: il passare del tempo non giova al suo caso".