Firenze, 14 novembre 2023 – Il governatore della Regione e commissario straordinario all’emergenza, Eugenio Giani, ha firmato un’ordinanza per consentire la vendita, sia a pressi ribassati, che al di fuori dei locali di produzione, della merce e dei prodotti di aziende, ditte, e di tutte quelle attività che hanno subito danni dall'alluvione del 2 novembre nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato.
"Ritenuto che l’attuale contesto richiede interventi urgenti finalizzati a consentire alle imprese di non interrompere del tutto le attività ordinarie, siano esse produttive o commerciali – si legge nell’atto -, al fine di garantire una continuità economica e nel contempo consentire lo smaltimento di produzioni o di scorte che potrebbero intralciare le operazioni di ripristino dei locali alluvionati [...] consente alle alle attività insediate nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato di vendere, se imprese produttrici, artigiane o industriali [...] i prodotti di propria produzione anche al di fuori dei locali di produzione o dei locali ad essi adiacenti, senza bisogno di ulteriori titoli abilitativi ovvero su aree pubbliche o su aree private messe nella disponibilità dai Comuni.
Per quanto riguarda invece le imprese commerciali potranno vendere i loro prodotti anche al di fuori degli esercizi commerciali, qualora essi non risultino temporaneamente agibili, in locali non aventi specifica destinazione d'uso, ovvero anche su aree pubbliche o su aree private messe nella disponibilità dai Comuni.
Per quanto riguarda le imprese agricole potranno vendere i loro prodotti anche in deroga a quanto previsto dall’art. 4 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57);
Le vendite, dicevamo, sono consentite, anche a prezzi ribassati, alle seguenti condizioni: a) che per i prodotti alimentari sia garantita l'integrità igienico-sanitaria, potendosi solo derogare agli aspetti relativi al confezionamento o imballaggio dei prodotti stessi; b) che i prodotti non alimentari siano integri nelle loro caratteristiche e funzionalità e risultino eventualmente danneggiati esclusivamente nell’imballaggio o nel confezionamento e in condizioni tali che non risulti inficiata la funzione primaria.
Inoltre è consentito, anche in deroga alle disposizioni ordinarie, organizzare vendite online dei prodotti anche al fine di limitare l'accesso fisico ad aree ancora in situazioni di criticità ambientale.
Inoltre è consentito, anche in deroga alle disposizioni ordinarie, organizzare appositi eventi per promuovere la commercializzazione dei prodotti.
Infine è consentito ai Comuni di mettere a disposizione propri locali o locali nelle proprie disponibilità per l’effettuazione delle vendite da parte delle imprese.