STEFANO BROGIONI
Cronaca

Assolti dall’accusa di stupro. "Non capirono il no della ragazza"

Le motivazioni della sentenza sulla presunta violenza sessuale ai danni di una compagna di classe. Gli imputati avrebbero agito "condizionati da un’inammissibile concezione pornografica delle donne"

Tribunale

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Firenze, 17 agosto 2023 – Assolti, perché non potevano avere la percezione del no di quella ragazza. Alcol, spinelli e "una concezione assai distorta del sesso", li hanno condotti in errore. E si sono salvati dall’accusa di violenza sessuale di gruppo. Ma la sentenza ha scatenato una bufera sui social.

Sono state pubblicate in questi giorni le motivazioni della sentenza, emessa nel marzo scorso dal gup del tribunale di Firenze, circa una presunta violenza sessuale di gruppo accaduta durante una festa tra compagni di classe alla vigilia dell’inizio del nuovo scolastico, nel settembre del 2018, a Rufina. Parole, quelle del tribunale, che hanno fatto discutere.

I due imputati, appena maggiorenni, difesi dagli avvocati Neri Cappugi e Cesare Martucci, e un terzo, giudicato separatamente (procedimento conclusosi con la messa alla prova) avrebbero agito "condizionati da un’inammissibile concezione pornografica delle loro relazioni con il genere femminile – scrive il giudice Fabio Gugliotta nella sentenza – forse derivante da un deficit educativo e comunque frutto di una concezione assai distorta del sesso".

Ma nonostante questo deprecabile atteggiamento, prosegue il giudice, essi "hanno quindi errato nel ritenere sussistente il consenso" della ragazza, dopo che essa, consapevolmente, si era approcciata con uno di loro (con cui aveva già intrattenuto rapporti intimi) in presenza degli altri.

«Ciò hanno fatto colposamente, ponendo in essere una condotta certamente incauta, ma non con la piena consapevolezza della mancanza di consenso della ragazza o della sua preponderante alterazione psicofisica".

All’amica 17enne, infatti, erano stati offerti liquori, presenti nella casa, ed erano stati passati spinelli: l’intenzione dei due imputati, assolti con la non usuale formula dell’"errore sul fatto che costituisce reato", era "quella di facilitare la perdita di eventuali freni inibitori della ragazza ed approfittare della sua più facile disponibilità, che credevano sussistente".

«Tale errata percezione - conclude il giudice - se non cancella l’esistenza oggettiva di una condotta di violenza sessuale, impedisce di ritenere penalmente rilevante la loro condotta, proprio per la presenza di un errore determinato da colpa su un elemento negativo del fatto previsto dalla legge come reato".

Motivazioni non certo facilmente comprensibili ai digiuni di diritto, ma che non hanno comunque frenato il polverone social sollevato dai titoli della notizia pubblicata dal Tirreno.

Stefano Brogioni