Dopo quasi 7 anni da quando la Consulta ha deciso di rendere non punibile l’assistenza al suicidio – nonostante il succedersi, a livello nazionale, di 4 maggioranze diverse – non si è trovata soluzione ai problemi posti, a partire dalla disponibilità del diritto alla vita, "primo dei diritti inviolabili" secondo la stessa Corte. Non è questa la sede per affrontare il merito della questione. Va, invece, analizzata la possibilità per la Regione Toscana di supplire all’assenza di una legge statale. In proposito, va ricordato che la Consulta, in linea con la Corte europea dei diritti dell’uomo, non ha mai affermato la generale inoffensività dell’aiuto al suicidio sulla base di un generale diritto all’autodeterminazione. Essa si è limitata a escludere, in specifiche circostanze, la punibilità del reato, precisando di non "creare alcun obbligo di procedere a tale aiuto in capo ai medici". Ma se non esiste un obbligo del personale sanitario, allora non c’è neppure un correlativo diritto del paziente: nessuna pretesa immediatamente esigibile è stata riconosciuta dalla giurisprudenza costituzionale. Al contrario le decisioni della Consulta invitano a intervenire il Parlamento, senza mai aprire spazi alle Regioni. Per quanto detto è chiaro che la disciplina del suicidio assistito tocca materie di competenza esclusiva dello Stato, segnatamente l’ordinamento penale e l’ordinamento civile (art. 117, Cost., comma II). In queste materie una Regione deve non solo rispettare quanto previsto dallo Stato, ma astenersi dal legiferare, per evitare normative regionali differenti. A conferma di ciò si può ricordare che la Consulta, con la sent. 262 del 2016, ha dichiarato illegittima una legge del Friuli-Venezia Giulia che, in assenza di una normativa statale, aveva introdotto una disciplina delle disposizioni anticipate di trattamento. Nella decisione si legge che tale disciplina, in quanto incide "su aspetti essenziali della identità e della integrità della persona… - al pari di quella che regola la donazione di organi e tessuti - necessita di uniformità di trattamento sul territorio nazionale, per ragioni… di eguaglianza, ratio ultima della riserva allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di ’ordinamento civile’, disposta dalla Costituzione". La stessa decisione chiarisce che la mancanza di "una specifica legislazione nazionale … non vale a giustificare l’interferenza della legislazione regionale in una materia affidata in via esclusiva alla competenza dello Stato". La Corte lo afferma in riferimento alle disposizioni anticipate di trattamento. Ma il ragionamento vale, a maggior ragione, per il suicidio assistito.
Emanuele Bilotti e Fillippo Vari Professori ordinari all’Università Europea di Roma, rispettivamente di Diritto privato e Diritto costituzionale