
Un’immagine d’archivio: lotta in campo durante una partita di Calcio storico fiorentino
Firenze, 23 gennaio 2016 - 30 giugno 2013: in piazza Santa Croce si gioca la finale del Calcio Storico tra i Bianchi di Santo Spirito e gli Azzurri di Santa Croce. Vinceranno i secondi, per due cacce a zero, ma oggi quel risultato passa in secondo piano. Perché in tribunale è andato in scena un altro incontro, che rischia di aver ripercussioni pesanti sul futuro della manifestazione che tanto piace anche ai turisti: un calciante azzurro è stato infatti condannato per lesioni, dopo che, con alcuni calci, sferrati in violazione del regolamento, avrebbe causato la parziale perdita delle funzionalità di un occhio di un avversario.
Il fascicolo in procura è stato aperto dopo l’esposto presentato dall’allora presidente dei Bianchi (che in realtà indicava un calciante diverso, scagionato dai filmati), a cui si sono sommati i referti medici accumulati, per oltre 40 giorni, dal calciante ferito, un veronese, lottatore di Mma, arte marziale “mista” che prevede un combattimento su un ring chiuso in una gabbia. Il gip di Firenze ha accolto la tesi del pm Paolo Barlucchi. E cioè che l’Azzurro, Lorenzo I., 35 anni, incensurato, abbia agito «al di fuori di ogni ordinaria azione di gioco contro un avversario già ingaggiato a terra da un altro calciante in aperta violazione del regolamento di gioco, così esponendolo ad un rischio ben superiore a quello accettabile in tale competizione sportiva».
Ma Firenze, abituata a dividersi, stavolta sembra compatta nel condannare il ricorso alla giustizia ordinaria per regolare un “conto” di gioco. In testa, il presidente del Calcio Storico, Michele Pierguidi. «Dal 2011 – dice – con il Comune di Firenze abbiamo dato serietà, inserendo delle regole, facendole rispettare, e infliggendo pesanti squalifiche se venivano infrante. Come succede in ogni sport, chi sbaglia, paga le conseguenze con la squalifica. Il calciante in questione, un bravo atleta e una brava persona, ha commesso una grave scorrettezza e infatti salterà molte edizioni della competizione. Ma una denuncia, per di più di un esterno, è lontana dalla mentalità del calcio storico».
Di diverso avviso il giudice Angelo Pezzuti, secondo il quale «l’azione commessa si è concretata in un atto volontario diretto a procurare un danno all’avversario. Il filmato mostra con chiarezza come l’aggressore abbia cercato l’avversario a terra e gli abbia sferrato due calci senza alcuna giustificazione o continuità con azioni di gioco». E sulla stessa lunghezza d’onda – entrando maggiormente nel merito – l’avvocato Francesco Marenghi, dello Studio Legale Padovani di Pisa il quale non è affatto stupìto della decisione del giudice. «Si tratta – afferma Marenghi – di una sentenza che si pone nel solco di una giurisprudenza consolidata per quanto concerne giochi e manifestazioni di questo tipo, che è bene ribadire, non rientra nell’attività sportiva vera e propria. Eventi, tra l’altro, che prevedono un rischio implicito, anche perché non esiste un’organizzazione strutturata che riesca a garantire un rispetto rigido delle regole del gioco. Già questo aspetto rappresenta un punto in meno rispetto alla liceità degli atteggiamenti tenuti nel corso della manifestazione stessa. Nella sostanza – insiste l’avvocato – la differenza sta tra la violazione fisiologica e quella patologica. Vi è dunque una responsabilità civile per il danno subìto e anche penale a seguito delle lesioni riportate».
Non prende esplicita posizione l’avvocato Federico Bigattini, presidente della commissione disciplinare d’appello del calcio storico, ribadendo che «poiché il fatto oggetto della denuncia non è contemporaneamente oggetto della giustizia sportiva, non si pone un problema, di divieto di fare ricorso all’autorità ordinaria».