Monica Pieraccini
Cronaca

Il decreto “Salva Casa”. Guida alla sanatoria per le piccole irregolarità

La versione finale del provvedimento amplia le possibilità di azione per i privati. Solai, tolleranze costruttive, tende, logge, errori e difformità: i nuovi parametri

Lavori in un condominio (Foto repertorio Ansa)

Lavori in un condominio (Foto repertorio Ansa)

Tra le novità del decreto, troviamo anche una maggiore tolleranza costruttiva per i miniappartamenti e la sanatoria delle variazioni essenziali. Per i miniappartamenti, è stata introdotta una tolleranza costruttiva del 6%, insieme a nuove modifiche ai criteri di abitabilità. L’altezza minima dei solai è stata ridotta da 2,70 a 2,40 metri, la metratura minima dei monolocali scende da 28 a 20 mq, e quella dei bilocali da 38 a 28 mq. Ciò anche se la vivibilità è subordinata alla presentazione di un progetto che garantisca il miglioramento della salubrità.

Il decreto «Salva Casa» permette inoltre di sanare le variazioni essenziali tramite una doppia conformità semplificata. In questo caso, è necessario dimostrare il rispetto delle norme edilizie in vigore al momento della realizzazione dell’opera e la conformità alle norme urbanistiche attuali. Tra le opere sanabili rientrano le cosiddette tolleranze esecutive per interventi realizzati prima del 24 maggio 2024. Prima di quella data, il decreto ammette alcune difformità come dimensioni ridotte rispetto al progetto, mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali e irregolarità nell’esecuzione di muri esterni e interni. La sanatoria copre anche la diversa ubicazione delle aperture interne, la difforme esecuzione di opere di manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali nella rappresentazione progettuale delle opere.

In generale, secondo Jacopo Ferretti, segretario di Confartigianato Imprese Firenze, «non ci saranno grossi vantaggi né per le imprese né per i cittadini. Il decreto Salva Casa è una mini-sanatoria per alcune irregolarità e piccole variazioni». Rientrano le opere di edilizia libera, ovvero quelle che non necessitano di autorizzazioni. Tra queste le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, come tende da sole, tende a pergola, comprese quelle bioclimatiche con telo retrattile o elementi di protezione solare mobili.

Le Vepa, cioè le vetrate panoramiche amovibili e trasparenti, installate su logge interne all’edificio o su porticati sono considerate edilizia libera, a patto che i porticati non siano soggetti a diritti di uso pubblico e non si trovino sui fronti esterni dell’edificio prospicienti aree pubbliche.

Stato legittimo, semplificato l’iter

Stato legittimo, la procedura è stata resa più rapida e semplice: non è più necessario ricostruire l’intera storia dei titoli edilizi, ma basta fare riferimento all’ultimo titolo valido. Inoltre, se in passato il Comune non ha sollevato obiezioni sulle irregolarità, non potrà farlo successivamente.

Abusi edilizi non sanabili

Quali abusi non possono essere sanati? Non possono essere sanati gli interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire o di Scia straordinaria, per esempio non potranno essere sanati i pilastri e le solette inseriti o il balcone allargato senza un permesso edilizio.

Cambio di destinazione d’uso

Il cambio di destinazione d’uso è semplificato. Nella stessa categoria funzionale il cambio è sempre possibile, il passaggio tra categorie diverse si può solo per categorie residenziale, turistico-ricettiva produttiva-direzionale, commerciale, e solo in alcune aree: centri storici, aree residenziali.