Roma, 25 settembre 2022 - Domenica 25 settembre i cittadini italiani sono chiamati alle urne per l'elezione dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I seggi saranno aperti dalle ore 7 alle ore 23. Ma come si vota e quali documenti servono per esercitare il proprio diritto? Ecco qui una guida, preparata in base alle indicazioni fornite dal ministero dell'Interno.
Rosatellum
Dopo 4 anni abbondanti a parlare di riforma elettorale, con la crisi di governo il dibattito si è stoppato. Si voterà quindi con un sistema elettorale misto, sia per la Camera che per il Senato, con circa un terzo dei parlamentari eletto in collegi uninominali e due terzi in collegi plurinominali piccoli, con liste bloccate.
Un candidato può correre sia per il Senato che per la Camera?
No. A pena di nullità dell’elezione nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
I cittadini non italiani residenti in Italia possono votare?
No. Il voto per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è riservato dalla nostra Costituzione solo ai cittadini italiani.
Come si vota?
Il seggio consegna all’elettore due schede, una per la Camera ed una per il Senato. I modelli delle due schede sono identici. Le schede hanno il nome del candidato nel collegio uninominale e, per il collegio plurinominale, il contrassegno di ciascuna lista o i contrassegni delle liste in coalizione ad esso collegate. A fianco dei contrassegni delle liste sono stampati i nominativi dei relativi candidati nel collegio plurinominale. Il voto è espresso tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto così espresso vale ai fini dell’elezione del candidato nel collegio uninominale ed a favore della lista nel collegio plurinominale. Qualora il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, il voto è comunque valido anche per la lista collegata. In presenza di più liste collegate in coalizione, il voto è ripartito tra le liste della coalizione, in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni del collegio uninominale. Le modalità di voto sono riportate anche nella parte esterna della scheda elettorale, precisando che:
- il voto espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista vale anche per il candidato uninominale collegato;
- il voto espresso tracciando un segno sul nome del candidato uninominale collegato a più liste in coalizione viene ripartito tra le liste in proporzione ai loro voti ottenuti nel collegio uninominale.
Dove e come si rinnova la tessera elettorale che ha esaurito i diciotto spazi per la certificazione del voto?
La tessera elettorale si rinnova presso l’ufficio elettorale del comune di residenza
Per chi lavora fuori dalla propria regione, in Italia, c’è la possibilità di votare in un seggio diverso da quello di appartenenza? Se è possibile, quali documenti occorrono?
La legge prevede che possano votare in Italia fuori del comune di residenza solo alcune categorie di elettori, come quelli ricoverati in ospedali e case di cura, militari, naviganti, i componenti dell'Ufficio elettorale di sezione e le Forze dell'ordine; inoltre i rappresentanti di lista, designati dai partiti, possono votare presso il seggio in cui svolgono tali funzioni qualora siano elettori dello stesso collegio plurinominale alla Camera e della stessa regione al Senato. Per gli elettori che, non rientrando in tali categorie, per esercitare il diritto di voto devono raggiungere il comune di residenza recandosi presso il proprio seggio di iscrizione elettorale, sono previste agevolazioni tariffarie per viaggi in treno, aereo o nave.
Quali sono i documenti di identità da presentare al momento del voto?
I documenti di identità da presentare al momento del voto sono quelli ricompresi in una delle tre seguenti categorie:
- carta d’identità o altro documento d’identificazione munito di fotografia, anche se scaduto, rilasciato dalla pubblica amministrazione;
- tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;
- tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.
Come può esercitare il diritto di voto chi si trova ricoverato in un ospedale?
L’elettore che sia degente in un ospedale o casa di cura è ammesso a votare nel luogo di ricovero. A tal fine deve presentare al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto un’apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e l’attestazione del direttore sanitario dello stesso luogo di cura comprovante il ricovero. Tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell’istituto di cura, deve pervenire al suddetto comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione, e cioè non oltre il 22 settembre 2022.
Quali elettori diversamente abili hanno diritto ad essere accompagnati nella cabina elettorale per esercitare il diritto di voto?
Possono essere accompagnati all’interno della cabina elettorale solo gli elettori diversamente abili che siano fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto, e cioè i non vedenti, gli amputati delle mani, e gli affetti da paralisi o da altro impedimento fisico di analoga gravità.
Ciò premesso, sono ammessi al voto assistito presso il seggio gli elettori che, presentando apposita certificazione sanitaria, abbiano ottenuto, da parte del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, l’inserimento sulla propria tessera elettorale dell’annotazione del diritto al voto assistito mediante apposizione del codice (AVD). Possono anche essere ammessi a votare con un accompagnatore gli elettori il cui impedimento fisico nell’espressione autonoma del voto sia evidente.
Quando manchi il suddetto simbolo o codice sulla tessera elettorale o quando l’impedimento fisico non sia evidente il diritto al voto assistito può essere dimostrato con un certificato medico - redatto da un funzionario medico designato dai competenti organi delle aziende sanitarie locali - nel quale sia espressamente attestato che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore. L’ammissione al voto assistito non è quindi consentita per infermità che non influiscono sulla capacità visiva oppure sul movimento degli arti superiori, comprese le infermità che riguardano esclusivamente la sfera psichica dell’elettore.
Le disabilità di natura psichica hanno infatti rilevanza ai fini del diritto al voto assistito solo quando la patologia comporti una menomazione fisica che incida sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto. Si precisa che nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un diversamente abile.
Sulla tessera elettorale dell’accompagnatore, all’interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale l’elettore di fiducia ha assolto a tale compito. Infatti il presidente, prima di consegnare la scheda, deve:
- richiedere la tessera elettorale anche all’accompagnatore dell’elettore fisicamente impedito, per assicurarsi che egli sia elettore e che non abbia già svolto la funzione di accompagnatore;
- accertarsi, interpellandolo appositamente, se l’elettore fisicamente impedito abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome.
Gli elettori ricoverati nei reparti COVID-19 delle strutture sanitarie possono votare nelle sezioni ospedaliere?
Sì, possono votare nelle sezioni ospedaliere, purché le strutture che li ospitano abbiano almeno 100 posti letto. Se invece sono ricoverati in strutture con meno di 100 posti letto, il loro voto viene raccolto da appositi seggi speciali che si recano appositamente presso la struttura sanitaria di ricovero.
Gli elettori positivi al COVID-19 che sono sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento presso la propria abitazione possono votare?
Sì, possono votare presso il comune di residenza facendo pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, in un periodo compreso tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione:
- una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l’indirizzo completo di questo;
- un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dalla ASL, in data non anteriore al 14° giorno antecedente la data della votazione, che attesti la sottoposizione a trattamento domiciliare o la condizione di isolamento per COVID-19.
Il loro voto è raccolto da appositi “seggi speciali”.
I detenuti hanno diritto di voto?
Il diritto di prendere parte alla votazione è riconosciuto ai detenuti che non siano incorsi nella perdita della capacità elettorale (a seguito dell’interdizione dai pubblici uffici). Gli interessati devono far pervenire al sindaco del comune, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, e cioè non oltre il 22 settembre, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato, deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore ed è inoltrata al comune per il tramite del direttore stesso.
Qual è la procedura di voto per gli elettori italiani residenti all’estero?
Per gli italiani residenti all’estero la modalità ordinaria di espressione del voto, prevista dalla legge per le elezioni politiche e per i referendum nazionali, è quella per corrispondenza. Tali elettori sono quindi iscritti d’ufficio nelle liste elettorali degli aventi diritto al voto per posta. I cittadini residenti all’estero che, viceversa, intendono esercitare il diritto di voto in Italia devono aver prodotto espressa opzione in tal senso al Consolato di appartenenza entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto di indizione delle elezioni, e cioè entro lo scorso 31 luglio. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha diffuso, attraverso le rappresentanze diplomatiche e consolari, un apposito modello per l’esercizio dell’opzione.
Si può accedere nella cabina elettorale con il telefono cellulare?
No. Il telefono cellulare dev’essere consegnato ai componenti del seggio prima di entrare nella cabina elettorale. Sono previste sanzioni per coloro i quali non si attengono a tale disposizione.
Nel caso in cui l’elettore si renda conto di avere sbagliato, può sostituire la scheda e ripetere la votazione?
Sì, secondo la più recente giurisprudenza, l’elettore che si rende conto di aver sbagliato nel votare può chiedere al presidente del seggio di sostituire la scheda stessa, potendo esprimere nuovamente il proprio voto. A tal fine, il presidente gli consegnerà una nuova scheda, inserendo quella sostituita tra le schede deteriorate.
I minori possono accedere nella cabina elettorale con il proprio genitore?
No. L’elettore deve recarsi da solo nella cabina elettorale, fatti salvi i casi tassativamente previsti dalla legge di voto assistito, con la presenza di accompagnatori per gli elettori materialmente impediti nell’espressione autonoma del voto. In ogni caso, chi non ha diritto al voto non può recarsi nella cabina elettorale.