Firenze, 10 giugno 2024 - Si avvicina la scadenza della prima rata Imu. I proprietari di seconde case o anche di prima casa considerata di lusso, in quanto accatastate nelle categorie A1, A8 e A9, dovranno pagare l’acconto Imu-Imposta municipale unica entro il 17 giugno (il 16 giugno cade di domenica, pertanto la data ultima slitta al giorno successivo). Il saldo sarà invece versato a dicembre 2024. Volendo, è possibile pagare l’intera annualità già il 17 giugno. E’ sempre possibile usufruire delle agevolazioni previste. Vediamo le principali. "Per alcune tipologie di fabbricati, ad esempio quelli dichiarati di interesse storico o artistico – ricorda il presidente del Caf Uil della regione Toscana, Gianluca Cavallaro – la base imponibile è ridotta del 50%. Stessa riduzione per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono queste condizioni".
Si paga la metà di Imu anche in caso di aree di proprietà e gestite da coltivatori diretti o imprenditori agricoli e se si è concesso l’abitazione in comodato ai parenti "in linea retta entro il primo grado", quindi i figli, che la utilizzano come abitazione principale. In quest’ultimo caso, però, l’immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9. Inoltre, il contratto deve essere registrato e chi riceve la casa in comodato deve risiedere e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui si trova l’immobile e deve possedere in Italia la sola abitazione concessa in comodato (o anche un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9).
Chi, infine, dà in affitto la proprietà a canone concordato, può usufruire di una riduzione al 75% dell’aliquota Imu stabilita dal Comune. Il contribuente, cioè, ha diritto in questo caso ad uno sconto del 25% sull’Imu dovuta. "Per quanto riguarda gli adempimenti da seguire ai fini dell’applicazione della riduzione dell’Imu per gli immobili locati con contratto a canone concordato – precisa Cavallaro – è però sempre opportuno verificare le regole stabilite, in sede di regolamento dell’imposta, dal Comune interessato". Da ricordare, infine, che spetta l’esenzione Imu nel caso di immobili occupati, per i quali sia stata presentata una denuncia all’autorità giudiziaria per occupazione abusiva. I proprietari di edifici, esonerati quindi dal versamento dell’imposta, devono presentare la dichiarazione esclusivamente per via telematica. "Per qualsiasi dubbio o informazione e per effettuare il calcolo dell’Imu – conclude il presidente – i nostri caf sono a disposizione". E’ possibile prenotare un appuntamento in una delle sedi italiane tramite il sito uilservizi.toscana.it, oppure tramite Whatsapp o cellulare al numero fisso 055-3988854 o da fisso al numero 800-298616.
Si paga l’Imu sui terreni agricoli situati nei comuni montani? No, il proprietario è esente dal pagamento, ma deve verificare appunto che il terreno sia ubicato in un comune montano, secondo la classificazione reintrodotta nel 2016. L’elenco è nella circola- re Ministero Finanze 09.06.93.
Chi paga l’Imu in caso di decesso del proprietario? L’obbligo va all’erede in nome e per conto del deceduto compilando il Modello 24, dove indicare i dati anagrafici del deceduto e nel campo "coobbligato" il proprio codice fiscale. Il codice identificativo è 07.
Cosa succede se pago l’Imu in ritado? Devo versare l’Imu tramite modello F24 e fare un ‘ravvedimento operoso’. Oltre all’importo dovuto, si devono pagare sanzioni e interessi: le sanzioni vanno dallo 0,1% (da 1 a 14 giorni di ritardo) fino ad arrivare al 5% di sanzione se il ritardo è superiore ai due anni.