Pisa, 4 dicembre 2024 – Il tribunale di Pisa ha condannato la Asl Toscana nord ovest, ex Usl 6, a un risarcimento di circa 26mila euro per la morte di Romano Posarelli, morto nel novembre 2010 a causa dell'amianto a cui è stato esposto durante la sua attività lavorativa nello stabilimento Solvay di Rosignano (Livorno). A renderlo noto è l'Osservatorio nazionale amianto. L'uomo al manifestare dei sintomi nell'estate del 2010 si era rivolto al medico, che aveva cercato di curare il cancro con antibiotici. Solo dopo vari accertamenti in strutture private a pagamento, era emersa la diagnosi di tumore del polmone.
Nel 2021 la condanna per la Solvay da parte del tribunale di Livorno al risarcimento del danno, confermata anche dalla Corte di appello di Firenze. Il figlio Massimiliano si è però rivolto all'avvocato Ezio Bonanni, presidente dell'Osservatorio nazionale amianto, ottenendo adesso anche la condanna dell'Asl Toscana nord ovest al risarcimento del danno «per aver omesso la sorveglianza sanitaria che avrebbe permesso la diagnosi precoce del tumore del polmone». «Una condanna - spiegano da Ona - che sancisce il principio che vi deve essere la doverosa attenzione delle Usl per i lavoratori esposti ad amianto, con la massima diligenza su esami e terapie. Il tribunale di Pisa nella sua motivazione infatti rileva che: 'deve però essere valutato il ritardo diagnostico, anche strumentale, da parte del medico di base che non poteva non essere a conoscenza del precedente impiego lavorativo del Posarelli alla Solvay e della sua situazione di ex espostò. Nella stessa sentenza - prosegue la nota - si legge la 'parte attrice ha fornito la prova delle inadeguate prescrizioni dei farmaci e del ritardo nell'esecuzione degli esami strumentali, quindi del nesso di causalità tra la condotta del medico di base e il peggioramento delle condizioni di Posarelli per inadeguato trattamento della malattia…. deve quindi affermarsi la responsabilità (contrattuale) della struttura sanitaria’».
«Importante pronuncia - sottolinea l'avvocato Bonanni - che rileva il principio che anche nel caso di risarcimento del danno a carico del datore di lavoro responsabile della morte comunque sussiste la responsabilità in solido della Asl».