STEFANO CECCANTI*
Cronaca

"Nessun rischio di illegittimità costituzionale"

L’opinione del giurista Ceccanti: "La Corte si è già espressa"

di Stefano Ceccanti*

Con l’imminente voto del Consiglio regionale toscano sul fine vita siamo di fronte a un’indubbia novità: mai era capitato che di fronte all’inerzia legislativa del Parlamento nazionale intervenisse con legge un Consiglio regionale. In Emilia Romagna si è provveduto solo con delibera amministrativa. Al di là del merito specifico, è ovvio che, trattandosi per l’appunto di un caso inedito, ci si pongano dei dubbi di legittimità e che le risposte possano anche essere diversificate. Tuttavia, a mio avviso, questa novità porta con sé difficoltà superabili a favore della legittimità della scelta. Con la sentenza relativa all’aiuto al suicidio la Corte costituzionale non ha espresso un generico parere o un monito, ma ha stabilito una decisione che tende ad essere autoapplicativa sotto vari profili, a cominciare dai presupposti per poter accedere al suicidio assistito. E questo a prescindere dalle opinioni che ciascuno possa avere sulla sentenza, che non può essere elusa. Ora, al netto del fatto per cui la sanità è materia concorrente e ciò consente margini significativi agli interventi legislativi delle Regioni specie quando i principi vi siano già (sia pure determinati dalla Corte e non dal Parlamento), non si vede perché, in assenza di un intervento del Parlamento nazionale la Corte dovrebbe considerare illegittimo un intervento regionale per dare seguito puntuale ad una propria sentenza. Le Regioni che vengono in aiuto della Corte dovrebbero essere censurate dalla Corte stessa? E questo su un possibile ricorso del Governo che nulla sta facendo per dar invece seguito alla sentenza? In altri termini davanti al giudizio della Corte si presenterebbe un soggetto che non vuole dar seguito a una sentenza (il Governo) contro un altro, una Regione, che invece sta provvedendo, prendendo sul serio la sentenza. E’ plausibile che la Corte dia ragione al primo? Si prospetta poi un’obiezione più puntualmente motivata, quella di una eventuale e irragionevole difformità nella tutela dei diritti a seguito di normative regionali diverse. Il punto però è se la sentenza crei delle situazioni soggettive immediatamente esigibili nei confronti delle strutture sanitarie, a partire dal diritto di inoltrare la richiesta per il suicidio assistito. Se questa tesi, come credo, è vera, in realtà l’assenza una normativa regionale provocherebbe esiti molto diversi sul territorio di ciascuna regione. Quindi in realtà la diversificazione sarebbe accentuata dall’assenza di una legge regionale, non dalla sua presenza. Non so se attraverso emendamenti sia possibile modificare ulteriormente il testo nel merito, allargando il più possibile i consensi nella società e nel Consiglio, ma i dubbi pregiudiziali di legittimità contro una qualsiasi legge in materia non appaiono fondati.

*Professore ordinario di Diritto pubblico comparato