Firenze, 11 marzo 2021 - Secondo l’ultimo Dpcm del 2 marzo, le misure di contenimento del contagio che si applicano in zona rossa sono spiegate in 10 articoli, dal 38 al 48. Di seguito tutti i punti spiegati in dettaglio.
A questo link le FAQ del Governo
Zona rossa: regole
Spostamenti
È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all’interno, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative e motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Necessaria l’autocertificazione. Il governo ha ulteriormente specificato: in area rossa sono consentiti esclusivamente i seguenti spostamenti: per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma); il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. È consentito il rientro nelle seconde case ubicate dentro e fuori regione; non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute.
Sport
Tutte le attività previste dall’art. 17, commi 2 (palestre, piscine, centri benessere, natatori, termali) e 3 (lo svolgimento degli sport di contatto), anche se svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese. Altresì tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione nel rispetto della distanza di un metro e con obbligo di utilizzo della mascherina. È consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.
Cultura
Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche o spazi anche all’aperto.
Scuola
Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. È sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza.
Commercio
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (l’elenco di questi ultimi è nel grafico a destra). Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
Bar e ristoranti
Con il nuovo decreto l'asporto in zona rossa è consentito dalle 5 alle 22. Dalle 5 alle 18 non ci sono restrizioni, mentre dalle 18 alle 22 l'asporto è vietato per i bar e simili senza cucina. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi limitatamente ai propri clienti alloggiati. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio fino alle 22, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Lavanderie e dintorni
Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24, che invece sono aperte: lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, attività delle lavanderie industriali, tintorie e servizi di pompe funebri e attività connesse.
Lavoro
I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza.