Ricognizione danni e contributi per l’alluvione in Toscana: domande e risposte per i privati

La regione Toscana ha pubblicato nella sezione FAQ del sito le domande più frequenti. La procedura online sarà attiva nel corso della settimana

Firenze, 21 novembre 2023 – Lo scorso 16 novembre la regione Toscana ha pubblicato sul proprio i moduli per la ricognizione dei danni a privati e ad attività economiche e produttive realizzati dal Dipartimento Nazionale e necessari per la richiesta danni provocati dall’alluvione in Toscana del 2 novembre (Clicca qui per accedere al sito e scaricare i moduli). Oggi invece la regione ha pubblicato nella sezione FAQ del sito le domande più frequenti sulla ricognizione danni subiti e i contributi, con relative risposte. La procedura online, specifica ancora la regione, sarà attiva nel corso della settimana. 

Riportiamo qua sotto le domande e risposte pubblicate dalla regione Toscana: 

Per l'immediato sostegno sono ammissibili spese effettuate in contanti?

Sì nei limiti ammessi per legge; la fattura o lo scontrino deve riportare il timbro "pagato".

Si può fare un unico file PDF per tutti i documenti della rendicontazione?

I beni mobili sono ammissibili solo se c’è danno anche all’immobile?

I beni mobili sono riferiti a immobili distrutti o allagati. Si considerano tali anche le tende da sole o tettoie portate via dal vento?

Tali tipologie non rientrano tra quelle ammesse a contributo.

Sono ammessi i rimborsi per le auto ai privati?

Per le auto al momento non sono previsti rimborsi con l'attuale procedura dettata dal Governo (OCDPC 1037/2023): nel modulo B1 non c'è un campo relativo a questa fattispecie, pertanto non è utilizzabile a questo scopo.

La marca da bollo è necessaria su questi moduli che sono domande di contributo per danni da calamità?

No, la marca da bollo non è più dovuta ai sensi del decreto Legge 176 del 18/11/2022.

Gli enti di gestione delle case popolari possono fare domanda per abitazioni con affittuari?

No, se trattasi di Enti pubblici. Se trattasi di enti di diritto privato, gli stessi procederanno alla presentazione della domanda come seconda casa. Se la proprietà dell'abitazione è di una società con scopo di lucro si deve presentare domanda per le attività produttive.

Per rendicontare il contributo immediato sostegno si possono accettare gli scontrini?

Gli scontrini si possono accettare se sono "parlanti" cioè riportano l'indicazione dei prodotti acquistati. Non sono ammessi gli scontrini generici tipo "reparto 1", "utensileria", etc.

Per rendicontare il contributo immediato sostegno si possono accettare fatture che non fanno riferimento ad alcun documento che riporti il pagamento?

Le fatture possono essere pagate in contanti e quindi non avere un documento attestante il pagamento. In questo caso però dovranno riportare timbro e firma del venditore a quietanza dell'avvenuto pagamento in contanti.

Si può accettare come ricevuta lo screenshot del pagamento bancomat?

Lo screenshot può essere accettato se riporta tutti gli elementi che ricollegano alla fattura pagata.

Cosa si intende per unità strutturale di cui parla l’ordinanza?

Per unità strutturale si intende un immobile delimitato "da cielo a terra" da pareti verticali portanti e avente una copertura unica; sono in genere distinguibili dagli edifici adiacenti per tipologia costruttiva, differenza di altezza, età di costruzione, sfalsamento dei piani, etc.

È previsto il rimborso del costo del bonifico?

No, non è previsto.

Per i beni mobili se il contributo viene calcolato in modo forfettario è necessario allegare i documenti di spesa?

Sì, è necessario allegare i documenti di spesa.

Chi sono i soggetti deputati al rilascio della dichiarazione di inagibilità/ordinanza di sgombero dell’immobile?

Dichiarazione inagibilità uffici comunali competenti - VV.FF - l'ordinanza compete al Sindaco.

La regolarità urbanistica/edilizia è oggetto di dichiarazione da parte del richiedente e anche da parte del tecnico in perizia. Poiché il comune procederà al controllo a campione delle domande e non delle perizie, quale delle due dichiarazioni è quella prevalente?

Per l'erogazione del contributo il Comune dovrà controllare l’intera documentazione a corredo, di cui fa parte integrante la perizia. Vale la domanda a cui deve essere allegata la perizia.

Per accedere al sostegno dei 5.000,00 euro è obbligatorio avere una dichiarazione di inagibilità/ordinanza di sgombero dell’immobile?

No.

La richiesta di contributo di 5.000,00 euro è prevista per il ripristino dell’immobile, quindi si presuppone possano farla solo i proprietari, ma gli inquilini che devono lasciare l’immobile che tipo di ristoro possono chiedere (spese per mobili propri, affitto di abitazione temporanea)?

La richiesta del contributo può essere presentata anche dal comodatario, locatario dell'immobile dietro autorizzazione del proprietario dello stesso, i beni mobili ritenuti necessari (arredi cucina e relativi elettrodomestici e arredi della camera da letto) sono ammissibili a rimborso, l'affitto per abitazione temporanea non è compreso nell'immediato sostegno ma si tratta di altra procedura separata ovvero i CAS.

Nel caso in cui un cittadino sia proprietario di una abitazione in cui vive e di una abitazione condotta in locazione, entrambe danneggiate, il proprietario può presentate due domande - una per l’abitazione principale e una per la casa locata - per accedere all’erogazione del contributo di 5.000,00 euro rispettivamente per l’abitazione di residenza e per l’abitazione locata?

Nella sezione 1 del modello B1 è indicato che la domanda per l'immediato sostegno può essere presentata dal proprietario di un immobile anche per l'eventuale locatario / comodatario. Nel caso della domanda formulata, il proprietario può presentare domanda per l'immediato sostegno per la propria abitazione e per quella del locatario/comodatario in questo caso, il locatario non può presentare a sua volta domanda per l'immediato sostegno. In realtà, sarebbe consigliabile che il locatario/comodatario presentasse autonomamente la domanda per l'immediato sostegno dietro autorizzazione del proprietario dell'immobile.

Nel caso di garage, taverne e lavanderie che si trovano al piano interrato delle abitazioni di residenza, l’esclusione del contributo, opera anche se garage/taverna/lavanderia si trovano nel medesimo immobile dell’abitazione?

Solo le strutture separate e che costituiscono un'unità strutturale a se stante sono escluse. Se invece il garage/lavanderia/etc sono nella stessa unità strutturale questi locali sono inclusi.

Per usufruire del CAS è obbligatoria la dichiarazione di inagibilità/ordinanza di sgombero dell’immobile?

No, non necessariamente i danni subiti da un immobile ne determinano l'inagibilità o lo sgombero.

Per la richiesta danni privati, il modulo B1 deve essere compilato da chi ha l'usufrutto o chi ha la nuda proprietà?

Il modello B1 può essere presentato o dal nudo proprietario o dall'usufruttuario autorizzato dal proprietario come indicato nella sezione 1 dello stesso.

Nella sezione 2 del modulo B1 è possibile indicare più di una voce? (es. abitazione principale + aree e fondi esterni)

Si.

Sezione n.9 - nel caso il privato voglia richiedere il contributo in quanto la propria abitazione risulta essere compromessa nella sua integrità funzionale, quale opzione deve barrare? Le due opzioni sono alternative?

Le due opzioni non sono alternative. Per richiedere il contributo per l'immediato sostegno deve essere barrata nella sezione 9 del modello B1 la seconda casella (... si intenda richiedere il contributo di cui all'art.4, comma 3 dell'ordinanza).

In qualità di locatario di un immobile che ha subito danni conseguenti all'evento, e per il quale ho dato disdetta successivamente a tale evento, il modulo B1 è da ritenersi unico per entrambi le parti lese o è fattibile compilare 2 moduli separati rispettivamente per il locatario (danni beni mobili) e proprietario (danni sull’immobile)?

Premessa: per un immobile il modulo B1 può essere presentato o dal proprietario o dal locatario, ma non da entrambi.

Per quanto riguarda l'eventuale modello B1 presentato dal proprietario dell'immobile non essendo l’immobile la sua "abitazione principale abituale e continuativa", esso varrà solo ai fini ricognitivi, valorizzando nella sezione 9 del modello la prima opzione (si intende aderire alla ricognizione prevista dall'articolo 4, comma 6 dell'ordinanza OCDPC n.1037 del 05/11/2023 al fine della quantificazione delle eventuali altre risorse finanziarie necessarie anche per i danni al patrimonio edilizio, incluse le seconde case).

Invece per quanto riguarda la seconda opzione della Sez. 9: il contributo per le prime misure di sostegno alla popolazione riguarda i nuclei familiari la cui abitazione principale e continuativa risulti compromessa a causa dell'evento emergenziale. Nel caso prospettato il locatario, avendo dato disdetta al locatore, si appresta a lasciar l'immobile il quale non sarà più la sua "abitazione principale abituale e continuativa". Conseguentemente non può essere richiesto il contributo per i beni mobili (che si presumono di proprietà) andati danneggiati o distrutti.