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Covid, Toscana di nuovo arancione: ecco cosa si può fare e cosa è vietato

Le regole per i giorni 28, 29 e 30 dicembre

Le regole da seguire

Le regole da seguire

Firenze, 28 dicembre 2020 - La Toscana da oggi, lunedì 28 dicembre, sino a mercoledì 30 dicembre sarà, come il resto dell'Italia, zona arancione. Questo significa che, a differenza dei giorni in fascia rossa, saranno consentite piccole 'deroghe' negli spostamenti fra i piccoli comuni. Cosa cambia nel concreto? Cosa potremo fare o non fare? Inanzittuto nei giorni arancioni continua a rimanere in vigore il coprifuoco tra le 22 e le 5, ma prima dell’entrata in vigore della limitazione si potrà circolare all’interno del Comune senza autocertificazione. Ci si potrà spostare dai piccoli comuni sotto i 5000 abitanti e nel raggio di 30 chilometri anche se questo significa uscire dalla propria regione.L’autocertificazione è necessaria per spostamenti all’interno del comune tra le 22 e le 5 o per giustificare spostamenti al di fuori del comune e/o della regione per motivi di necessità, lavoro, salute. Da oggi è prevista anche la riapertura dei negozi (anche quelli all’interno dei centri commerciali) con orari fino alle 21. Bar e ristoranti, invece, devono limitarsi all’asporto e di consegna al domicilio. Gli spostamenti verso le seconde case in una regione diversa dalla propria, invece, continuano ad essere vietati sino al prossimo 6 gennaio. Sarà, invece, possibile fare attività motoria e sportiva purché all’interno del proprio Comune e all’aperto. Continueranno, invece, a rimanere chiuse palestre, piscine e centri sportivi. Così, come resteranno ancora chiusi cinema e teatri. Per eventuali violazioni, la sanzione applicabile è quella amministrativa, da 400 a 1.000 euro, «eventualmente aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo». Tutto questo fino alle 24 di mercoledì 30 dicembre. Da Giovedì 31, infatti, ritorneremo in ’zona rossa’.

Spostamenti /1

In zona arancione ci si potrà spostare all'interno del proprio Comune e anche uscire dai piccoli comuni (fino a 5mila abitanti) in un raggio di 30km (quindi eventualmente anche in un’altra Regione), ma senza poter andare nei Comuni capoluoghi.

Spostamenti /2

  1. Posso andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti? Sì, è una condizione di necessità e quindi non sono previsti limiti orari. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie, ricordate però che sono categorie più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.
  2. Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli minorenni?Sì. Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Comuni di aree differenti. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.
  3. È possibile spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all'inizio o al termine della giornata di lavoro?È possibile ma fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da COVID-19 e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone. Pertanto, questo spostamento è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore. In tale caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno. Ove possibile, è assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi.
  4. All’interno del proprio Comune sarà possibile andare a fare visita ad amici e parenti tra le 5 e le 22.

    Sarà possibile anche, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, in un Comune diverso dal proprio, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono.

    Lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti sarà consentito anche dal 21 al 6 gennaio, anche tra comuni/regioni in aree diverse, ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso comune/regione. Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza necessaria: di norma la necessità di prestare assistenza non può giustificare lo spostamento di più di un parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori o disabili che abitualmente egli già assiste.

Seconde case

Gli spostamenti di un nucleo familiare convivente verso le seconde case sono sempre consentiti, dalle 5 alle 22, all’interno della propria Regione e sempre vietati verso le altre Regioni. È consentito lo spostamento verso la seconda casa, anche se intestata a più comproprietari, di un solo nucleo familiare convivente.

​Bar e ristoranti

I ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22, e per la consegna a domicilio, consentita senza limiti di orario, ma che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.

Spostamenti fuori provincia e fuori regione: quando sono possibili

Persiste  - fino al 6 gennaio 2021-, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra diverse regioni, inclusi gli spostamenti per raggiungere seconde case fuori regione.

Divieto che cade per comprovate esigenze (salute, lavoro, ricongiungimenti di coppie, ricongiungimenti di genitori separati con i figli), in casi come i precedenti ci si può sempre muovere lungo la Penisola, e che tornare a casa (domicilio, residenza) è sempre consentito.

Altra eccezione è fatta per gli spostamenti fra piccoli comuni al di sotto dei cinquemila abitanti, come per esempio quelli di confine, restando però nel raggio di trenta chilometri. 

Sport

È consentito praticare attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva all'aperto, ma solo in forma individuale.

Cosa succede in caso di violazione degli spostamenti

Se si violano le regole riguardo gli spostamenti, la sanzione applicabile è quella amministrativa, da 400 a 1.000 euro, eventualmente aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.