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Assegno unico universale, l'Isee 2023 va presentato entro il 28 febbraio

Ecco chi non deve presentare la domanda di rinnovo per ottenere il beneficio per i figli a carico

Assegno unico

Firenze, 16 gennaio 2023 - Non c'è bisogno di rinnovare la domanda, ma anche le famiglie toscane che già percepiscono per i loro 534mila figli l'assegno unico universale, devono presentare il nuovo Isee entro il 28 febbraio 2023. Chi non rispetta la scadenza, infatti, da marzo percepirà solo il minimo di 50 euro a figlio.

Come e quando rinnovare l'Isee Entro il 28 febbraio deve essere inoltrata all'Inps la Dsu, cioè la dichiarazione sostitutiva unica, che serve per avere il nuovo Isee. In questo modo da marzo l'istituto di previdenza erogherà l'assegno anche con le maggiorazioni previste per il 2023. Chi non rispetta il termine del 28 febbraio, ma presenta il nuovo Isee entro il 30 giugno 2023, potrà comunque ricevere gli arretrati. Nel frattempo, fino a che non viene presentata la Dsu per il 2023, la famiglia riceverà l'assegno minimo previsto, pari a 50 euro a figlio. La data del 30 giugno 2023 vale anche per ottenere, in caso di prima domanda per il riconoscimento dell'assegno, anche gli arretrati dell'anno in corso, che partono dal mese di marzo. Se la domanda viene presentata dopo il 1 luglio, si riceverà l'assegno mensile ma senza arretrati.

Chi deve presentare la domanda Deve presentare la domanda all'Inps per avere l'assegno unico universale solo chi non lo ha mai richiesto o si trova in una situazione diversa da quella del 2022 (ad esempio un figlio in più, un figlio che ha superato i 21 anni, inserimento della condizione di disabilità, separazione, variazioni Iban e così via). Per gli altri, ricorda Altroconsumo, vale la domanda presentata nel 2022 a meno che non sia segnalata sul proprio profilo nella sezione My Inps come 'decaduta', 'respinta', 'revocata' o 'rinunciata'.

Chi ha diritto all'assegno unico universale L’Assegno unico e universale spetta ai nuclei familiari in cui ricorrono le seguenti condizioni:

  • per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni che:
    • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
    • svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;
    • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
    • svolga il servizio civile universale;
  • per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.