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Bonus mamma, domande aperte fino al 31 dicembre 2021: ecco come richiederlo

Il "premio alla nascita" di 800 euro è destinato a sparire. Dal 1 gennaio 2022 sarà assorbito dal nuovo assegno unico familiare

Mamme in attesa

Mamme in attesa

Roma, 29 novembre 2021 – Fino al 31 dicembre 2021 è possibile fare domanda per ricevere il bonus mamma domani, ovvero il premio alla nascita destinato a sparire dal 1 gennaio 2022, quando entrerà in vigore il nuovo assegno unico familiare. Ecco come funziona.

Cos'è Il premio alla nascita, chiamato anche bonus mamma domani, viene corrisposto dall’Inps per la nascita o l’adozione di un minore, su domanda della futura madre dopo il compimento del settimo mese di gravidanza o alla nascita del bambino, o al momento dell'adozione o affidamento preadottivo. Il premio non concorre alla formazione del reddito complessivo.

Requisiti Le gestanti e madri, cittadine italiane, comunitarie o non comunitarie, devono essere regolarmente presenti e residenti in Italia. Non ci sono limiti di Isee.

Quanto spetta L’importo dell’assegno è di 800 euro, pagato attraverso una delle seguenti modalità: bonifico domiciliato presso ufficio postale, accredito su conto corrente bancario, accredito su conto corrente postale, libretto postale, carta prepagata con Iban, conto corrente estero (area Sepa). Per tutti i pagamenti, eccetto il bonifico domiciliato presso un ufficio postale, è richiesto il codice Iban.

Come fare domanda La domanda deve essere presentata all’Inps online tramite il servizio dedicato sul portale dell'istituto di previdenza, il Contact center (numero 803-164, gratuito da rete fissa, oppure 06-164 164 da rete mobile), enti di patronato. Se si sceglie di inviare la domanda online attraverso il servizio dedicato è possibile scaricare dal menù il manuale utente che descrive le funzionalità disponibili e guida nella compilazione della domanda. L’applicativo consente, oltre all’inserimento e invio della domanda, sia la consultazione delle domande già trasmesse che l’accesso ad altri servizi per la famiglia presenti nello sportello virtuale per le prestazioni a sostegno del reddito (assegno di natalità-bonus bebè, bonus infanzia e assegni al nucleo familiare).

Con riferimento allo stesso minore, dovrà essere presentata un’unica domanda. Se è stata già presentata la domanda dopo il compimento del settimo mese di gravidanza non si dovrà presentare ulteriore domanda alla nascita. Analogamente, il beneficio richiesto per l’affidamento preadottivo non può essere richiesto in occasione della successiva adozione dello stesso minore. Nel caso si tratti di parto plurimo, la domanda, se già presentata dal compimento del settimo mese di gravidanza, andrà presentata anche alla nascita con l’inserimento delle informazioni di tutti i minori necessarie per l’integrazione del premio già richiesto, rispetto al numero dei nati. La domanda può essere presentata anche nell’ipotesi in cui la richiedente, pur avendo maturato i sette mesi di gravidanza, non abbia portato a termine la gravidanza a causa di un’interruzione della stessa. In questo caso, la domanda dovrà essere corredata della documentazione comprovante l’evento.

Nel caso in cui la domanda debba essere presentata da un legale rappresentante, questi dovrà essere in possesso delle credenziali della richiedente per effettuare l’accesso al sistema con i dati identificativi dell’interessata. Nel caso di abbandono o affidamento esclusivo al padre, decadenza della potestà genitoriale o decesso della madre, il padre potrà presentare direttamente la domanda con le stesse modalità attraverso il servizio dedicato.

Per informazioni, fare riferimento al sito Inps.