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Bonus prima casa per under 36, ecco i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

In una circolare del 14 ottobre scorso tutto quello che c'è da sapere per usufruire delle agevolazioni destinate ai giovani che intedono acquistare casa

Case

Roma, 19 ottobre 2021 – Con la circolare numero 12 del 14 ottobre scorso, l'Agenzia delle Entrate spiega le regole per usufruire del bonus prima casa, rivolto a chi ha fino a 35 anni di età e vuole acquistare l'abitazione principale, e chiarisce che l'agevolazione si applica anche alle pertinenze dell'immobile, come il box auto ad esempio, e che le imposte di registro, ipotecarie a catastale sono azzerate anche per gli atti soggetti a Iva. Il bonus, che vale per gli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022, prevede inoltre l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo. L’agevolazione non è invece applicabile ai contratti preliminari di compravendita. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

I requisiti Il bonus è riservato a chi ancora, all'atto del rogito, non ha compiuto 36 anni di età e ha un Isee in corso di validità non superiore a 40mila euro annui.

In cosa consiste il bonus Sono previste una serie di agevolazioni, a partire dall’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e, in caso di acquisto soggetto a Iva, è riconosciuto anche un credito d’imposta pari all’imposta pagata per l’acquisto, che potrà essere utilizzato a sottrazione delle imposte dovute su atti, denunce e dichiarazioni dei redditi successivi alla data di acquisto o usato in compensazione tramite F24. Agevolazioni anche per i finanziamenti collegati all’acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione dell’immobile: con il bonus prima casa under 36, infatti, non è dovuta l’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative. Per godere dell’esenzione il beneficiario dovrà dichiarare la sussistenza dei requisiti nel contratto o in un documento allegato.

I contratti preliminari di compravendita e le aste giudiziarie I contratti preliminari di compravendita non possono godere delle nuove agevolazioni in quanto la norma fa riferimento ai soli atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso. Resta fermo che, in presenza delle condizioni di legge, successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita, è possibile presentare formale istanza di rimborso per il recupero dell’imposta proporzionale versata per acconti e caparra. Semaforo verde, infine, per gli immobili acquistati tramite asta giudiziaria, che possono accedere comunque al beneficio.