Roma, 19 ottobre 2021 – Con la circolare numero 12 del 14 ottobre scorso, l'Agenzia delle Entrate spiega le regole per usufruire del bonus prima casa, rivolto a chi ha fino a 35 anni di età e vuole acquistare l'abitazione principale, e chiarisce che l'agevolazione si applica anche alle pertinenze dell'immobile, come il box auto ad esempio, e che le imposte di registro, ipotecarie a catastale sono azzerate anche per gli atti soggetti a Iva. Il bonus, che vale per gli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022, prevede inoltre l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo. L’agevolazione non è invece applicabile ai contratti preliminari di compravendita. Ecco tutto quello che c'è da sapere.
I requisiti Il bonus è riservato a chi ancora, all'atto del rogito, non ha compiuto 36 anni di età e ha un Isee in corso di validità non superiore a 40mila euro annui.
In cosa consiste il bonus Sono previste una serie di agevolazioni, a partire dall’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e, in caso di acquisto soggetto a Iva, è riconosciuto anche un credito d’imposta pari all’imposta pagata per l’acquisto, che potrà essere utilizzato a sottrazione delle imposte dovute su atti, denunce e dichiarazioni dei redditi successivi alla data di acquisto o usato in compensazione tramite F24. Agevolazioni anche per i finanziamenti collegati all’acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione dell’immobile: con il bonus prima casa under 36, infatti, non è dovuta l’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative. Per godere dell’esenzione il beneficiario dovrà dichiarare la sussistenza dei requisiti nel contratto o in un documento allegato.
I contratti preliminari di compravendita e le aste giudiziarie I contratti preliminari di compravendita non possono godere delle nuove agevolazioni in quanto la norma fa riferimento ai soli atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso. Resta fermo che, in presenza delle condizioni di legge, successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita, è possibile presentare formale istanza di rimborso per il recupero dell’imposta proporzionale versata per acconti e caparra. Semaforo verde, infine, per gli immobili acquistati tramite asta giudiziaria, che possono accedere comunque al beneficio.