LISA CIARDI
Economia

Impianto coi pannelli solari nel condominio, ecco quando è possibile farlo

L’avvocato Santarelli: "La legge viene incontro alle esigenze del singolo residente. Possibile realizzare gli impianti sfruttando gli spazi comuni. Ma a certe condizioni"

Un condominio

Un condominio

Firenze, 11 settembre 2023 – Il caro gas ed energia ha riportato in primo piano il tema degli impianti fotovoltaici e, più in generale, dell’approvvigionamento di energia alternativo ai sistemi classici. Ma quali sono le novità nel settore? E quali le procedure da seguire per chi abita in un condominio? Ne abbiamo parlato con l’avvocato Luca Santarelli, esperto in temi condominiali.

Oggi è davvero più semplice installare impianti per la produzione di energie alternative? O ci sono ancora delle difficoltà?

"Il tema della produzione domestica di energia alternativa è diventato ultimamente centrale. Questa attualità è stata particolarmente agevolata da altri fattori. Il primo è che dal 2013 sono in vigore norme che regolamentano l’installazione degli impianti negli stabili, sia nel caso in cui sia il Condominio a deliberarne l’installazione, sia nella fattispecie ove l’installante sia il singolo condomino. L’altro aspetto è che i pannelli di ultima generazione sono di diverso impatto (in senso virtuoso). Ed ancora in ultimo, ma per questo non meno rilevante, è che molte realtà amministrative, in prima linea il Comune di Firenze, hanno fatto sì che installare gli impianti sia possibile con molta meno burocrazia".

Quali sono le norme di riferimento a livello condominiale?

"La norma, innovativa, in vigore dal 2013 prevede che negli stabili condominiali: ‘È consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato’. L’altro aspetto particolarmente innovativo è che anche il singolo condomino può installare impianti al servizio del proprio immobile. Come recita la norma: ‘Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l’interessato ne dà comunicazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi’. L’assemblea, con la maggioranza dei 2/3 dei millesimi può indicare adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio o, con la medesima maggioranza, chiedere garanzie per eventuali danni".

Ma come la mettiamo con l’estetica?

"La natura da anni ci sta parlando in modo chiaro, si passa da un caldo oltre l’umana sopportazione a disastri mai registrati. Il decoro architettonico delle nostre città è importantissimo, ma si deve necessariamente trovare un punto di incontro con l’esigenza evidente che la creazione di energia verde sia un dovere verso la terra che ci ospita, ci scordiamo troppo spesso che l’essere umano è solo di passaggio".