Roma, 12 novembre 2021 – Il proprietario che ha sfrattato nel 2020 un inquilino moroso, quest'anno non deve pagare l'Imu e, se ha già versato la rata di giugno, può chiedere il rimborso. E' quanto prevede il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 settembre 2021, che, commenta l'associazione dei consumatori Aduc, viene incontro a “una cospicua parte di contribuenti che riesce così, almeno in parte, a lenire il deficit economico 'indiretto' da pandemia”. Chi ha già pagato l’Imu 2021 in unica soluzione annuale entro il 30 giugno 2021, potrà richiedere il rimborso di tutto l’importo versato. Chi invece aveva optato per il versamento in due rate, riceverà solo il rimborso della rata già versata e non dovrà pagare la seconda rata di dicembre. Ecco, in dettaglio, come fare.
Chi ha diritto all'esenzione e al rimborso dell'Imu
I beneficiari dell'esenzione e del rimborso dell'imposta sono le persone fisiche che hanno concesso in locazione un immmobile di proprietà a uso abitativo e che hanno ottenuto l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è stata sospesa sino al 30 giugno 2021, o successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.
Come richiedere il rimborso
Per ottenere il rimborso di quanto già versato di Imu nel 2021, occorre presentare al comune di riferimento una domanda di rimborso nella quale vengono dichiarati, oltre alle generalità del contribuente e ai dati identificativi dell'immobile, il possesso e la concessione in locazione dell'immobile, gli estremi del provvedimento con cui è stata ottenuta una convalida di sfratto per morosità, gli estremi del versamento della prima o dell'unica rata dell'Imu riferita all'anno 2021, l'importo di cui si chiede il rimborso, le coordinate bancarie. Il termine per presentare la domanda è il 30 giugno 2022.