![Modello Red da presentare entro il 28 febbraio 2025 Modello Red da presentare entro il 28 febbraio 2025](https://www.lanazione.it/image-service/view/acePublic/alias/contentid/M2M0NGRhYWUtMjBhNi00/0/modello-red-da-presentare-entro-il-28-febbraio-2025.webp?f=16%3A9&q=1&w=1280)
Modello Red da presentare entro il 28 febbraio 2025
Firenze, 14 febbraio 2025 – Entro il 28 febbraio 2025, i pensionati che ricevono prestazioni assistenziali aggiuntive dall’Inps, come l’integrazione al minimo, sono tenuti a presentare il Modello Red 2024 relativo ai redditi percepiti nel 2023. E’ possibile farlo anche attraverso il modello precompilato, documento che contiene già alcuni dati forniti dall’Inps e che deve essere semplicemente validato dall’utente. Sono tenuti a presentare il modello Red, tra gli altri, i percettori delle pensioni superstiti, che in Toscana, al 2024, sono oltre 15mila, per un importo medio mensile di 890 euro.
Cos’è il Modello Red e chi deve presentarlo?
Il Modello Red è una dichiarazione che i pensionati devono trasmettere annualmente all’Inps per certificare il proprio reddito, essenziale per il calcolo di prestazioni variabili come la pensione di reversibilità o l’integrazione al minimo. A seconda della tipologia di prestazione, può essere necessario includere anche i redditi del coniuge o dei componenti del nucleo familiare.
La dichiarazione è obbligatoria per i pensionati che:
- Hanno avuto variazioni reddituali rispetto agli anni precedenti
- Percepiscono prestazioni collegate al reddito ma non comunicano integralmente all’Agenzia delle entrate tutti i redditi rilevanti, come gli interessi bancari o i proventi di titoli di Stato
- Non presentano la dichiarazione dei redditi ma possiedono altri redditi oltre a quello da pensione (per esempio l’assegno unico universale).
Chi è esonerato dalla presentazione del Red?
Non devono trasmettere il modello Red i pensionati che presentano ogni anno la dichiarazione dei redditi, in quanto l’Inps acquisisce automaticamente i dati reddituali necessari dall’Agenzia delle Entrate.
Come sapere se si deve presentare il Red?
L’Inps avvisa gli interessati tramite lettere cartacee, email, Sms o notifiche sulle app Io e MyInps. Per verificare la propria posizione, è possibile accedere al portale Inps e controllare le comunicazioni disponibili nel profilo personale MyInps.
Quali redditi devono essere dichiarati?
Nel Red vanno inseriti tutti i redditi percepiti nel corso del 2023, con particolare attenzione a quelli che non compaiono nel 730 o nel Modello Redditi, come i proventi soggetti a imposta sostitutiva. Inoltre, chi riceve prestazioni pensionistiche legate al reddito e non è obbligato a presentare la dichiarazione fiscale, deve comunque comunicare tali importi all’Inps tramite il Red.
Red per invalidi civili
I titolari di indennità per invalidi civili, pensione sociale, assegno sociale o assegno sociale sostitutivo devono confermare ogni anno la sussistenza dei requisiti per continuare a ricevere la prestazione. La mancata presentazione del modello Red o del modello Invciv comporta la sospensione del pagamento della pensione.
Scadenze e modalità di presentazione
Il termine ultimo per la presentazione del Modello Red 2024 è fissato al 28 febbraio 2025. Entro questa data è anche possibile sanare eventuali omissioni relative al Red 2023 senza incorrere nella sospensione della pensione.
Il modello può essere presentato attraverso:
- Il sito web Inps, accedendo con Spid, Cie o Cns
- Gli uffici territoriali dell’Inps
- I Caf e i professionisti abilitati
- Il Red precompilato
L’Inps ha introdotto il modello Red precompilato, una soluzione simile a quella già adottata per il 730 precompilato. Gli utenti possono accedere all’area dedicata sul sito Inps e verificare se il modello è stato predisposto per loro. Dopo aver confermato o modificato i dati, il Red può essere inviato direttamente online.
Tuttavia, l’utilizzo del modello precompilato richiede una certa familiarità con gli strumenti digitali, per cui in caso di dubbi è consigliabile rivolgersi ad un Caf o ad un consulente fiscale.