CAPALBIO (Grosseto)
Il diniego del Comune di Capalbio alla costruzione di nuovi annessi agricoli era giusto. Lo ha ribadito il Consiglio di Stato, che ha ribaltato la sentenza del Tar della Toscana su una richiesta di realizzare un nuovo annesso agricolo su terreni che, al momento della presentazione dell’istanza, erano del tutto privi di costruzioni. La questione riguardava un’area rurale ricavata dalla separazione dei terreni di due zone, una con fabbricati, l’altra sprovvista, successiva all’entrata in vigore degli atti di pianificazione.
Inizialmente il Tar aveva accolto il ricorso dei privati, dato che la normativa comunale limitava la costruzione degli annessi agricoli alla dimostrazione che essi fossero funzionali e proporzionati alle esigenze dell’impresa e alla capacità produttiva dell’azienda. "Si tratta di una grande vittoria – ha detto il sindaco Gianfranco Chelini – Le ragioni della nostra impugnazione poggiavano non solo sul richiamo delle normative che disciplinano le aree di rilevante valore paesaggistico, con le quali si prevede che in assenza di un’aggregazione significante non è consentita la realizzazione di nuovi edifici rurali, ma anche le disposizioni sulla localizzazione di nuovi edifici, finalizzate a vietare la costruzione di un immobile in qualsiasi area del territorio, tutelando così il bene paesaggistico e ridurre al minimo il consumo di suolo". Il Consiglio di Stato, dunque, ha osservato che "In questa materia giocano un ruolo fondamentale gli strumenti di pianificazione comunale, essendo l’ente locale l’amministrazione più vicina alle persone e al territorio. Nel rispetto della gerarchia delle fonti, la pianificazione comunale, senza violare le norme statali e regionali, svolge un ruolo essenziale nell’attuare le scelte generali in materia di governo del territorio".
"Con questa decisione – conclude il sindaco – è stato ribadito ciò che la nostra Amministrazione ha sempre sostenuto, ovvero la legge regionale urbanistica conferma che la facoltà di realizzazione di nuovi edifici rurali nelle invarianti strutturali è condizionata, oltre che al rispetto delle condizioni poste dalla stessa legge, all’osservanza delle prescrizioni degli atti di governo del territorio".