
Un sede Inps
Roma, 9 novembre 2021 - L’Inps ha pubblicato la circolare numero 166 del 2021 sul 'Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza'. Istituito per favorire percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne in condizione di particolare vulnerabilità o di povertà attraverso l’indipendenza economica, il reddito di libertà è riconosciuto dall’Inps con un contributo nella misura massima di 400 euro mensili pro capite, in un’unica soluzione e per un massimo di dodici mesi. Destinato alle donne seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, il contributo è finalizzato a sostenere prima di tutto le spese per l’autonomia abitativa e personale e il percorso scolastico e formativo di eventuali figli minori. Ecco i requisiti di accesso e le modalità di compilazione e presentazione della domanda.
I requisiti Destinatarie del contributo sono le donne residenti nel territorio italiano che siano cittadine italiane o comunitarie oppure, in caso di cittadine di Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno. Ai fini del reddito di libertà, alle cittadine italiane sono equiparate le straniere aventi lo status di rifugiate politiche o di protezione sussidiaria. Il reddito di libertà non è incompatibile con altri strumenti di sostegno al reddito come il reddito di cittadinanza o altri sussidi economici anche di altra natura, quali Rem, Naspi, cassa integrazione, assegni familiari.
Come presentare domanda La domanda viene presentata dalle donne interessate, direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato, tramite il Comune competente per residenza, utilizzando il modello disponibile su www.inps.it. Al fine di facilitare la presentazione in via telematica delle domande, è stata predisposta dall'Inps una specifica piattaforma di collegamento con i Comuni italiani.