"Una valuta virtuale che non svolge le funzioni tipiche della moneta avente corso legale e che
è soggetta a continue fluttuazioni di mercato", rileva la Cassazione, annullando l’ordinanza del tribunale e rinviando per un nuovo giudizio. Agli ermellini aveva fatto ricorso un 60enne originario di Fucecchio dopo che il tribunale di Firenze, appunto, aveva respinto il riesame cautelare proposto contro la convalida del
sequestro – emesso dalla procura – di circa 120 mila euro quale controvalore al momento del trasferimento in euro del Bitcoin, pari al corrispettivo di imposte ritenute evase nel 2021. La Cassazione ha accolto le argomentazioni della difesa e a supporto delle decisione ricorda infatti come la criptovaluta viene definita come "una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca o da un ente pubblico".