Firenze, 21 marzo 2025 - Anche le persone single possono adottare minori stranieri in situazione di abbandono. È quanto si legge nella sentenza numero 33, depositata oggi, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 29-bis, comma 1, della legge numero 184 del 1983, nella parte in cui non include le persone singole fra coloro che possono adottare un minore straniero residente all'estero.

La Corte, chiamata a pronunciarsi sulla disciplina dell'adozione internazionale che non include le persone singole fra coloro che possono adottare, ha affermato che tale esclusione si pone in contrasto con gli articoli 2 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La disciplina dichiarata illegittima comprimeva, infatti, in modo sproporzionato l'interesse dell'aspirante genitore a rendersi disponibile rispetto a un istituto, qual è l'adozione, ispirato a un principio di solidarietà sociale a tutela del minore.L'interesse a divenire genitori, pur non attribuendo una pretesa a adottare, rientra nella libertà di autodeterminazione della persona e va tenuto in considerazione, insieme ai molteplici e primari interessi del minore, nel giudizio sulla non irragionevolezza e non sproporzione delle scelte operate dal legislatore. La Corte ha, dunque, rilevato che le persone singole sono in astratto idonee ad assicurare al minore in stato di abbandono un ambiente stabile e armonioso, fermo restando che spetta poi al giudice accertare in concreto l'idoneità affettiva dell'aspirante genitore e la sua capacità di educare, istruire e mantenere il minore.
Tale accertamento può tenere conto anche della rete familiare di riferimento dell'aspirante genitore. Evidenziate le garanzie poste a tutela del minore, la Corte ha altresì osservato che, nell'attuale contesto giuridico-sociale caratterizzato da una significativa riduzione delle domande di adozione, il divieto assoluto imposto alle persone singole rischia di "riflettersi negativamente sulla stessa effettività del diritto del minore a essere accolto in un ambiente familiare stabile e armonioso".
"È un passo avanti di civiltà in assoluto e bisogna dare atto alla sensibilità della Consulta”. Commenta così l'avvocato Romano Vaccarella che assiste la professionista fiorentina che ha sollecitato il tribunale per i minori di Firenze, per la seconda volta nel luglio 2024 a sollevare la questione di costituzionalità dell'articolo 29-bis, comma 1, della legge numero 184 del 1983, laddove esclude le persone singole ad adottare il minore straniero residente all'estero.
La questione era stata già proposta sempre, su iniziativa della stessa ricorrente, dal tribunale per i minori di Firenze nel 2019 ma due anni più tardi era stata ritenuta inammissibile dalla Consulta. La sentenza di inammissibilità non crea un giudicato costituzionale: per questo, l'avvocato Vaccarella, nel frattempo subentrato al precedente difensore, ha sollevato una nuova questione di legittimità costituzionale di fronte allo stesso giudice e nel medesimo procedimento. «La questione non è chiusa qui - aggiunge l'avvocato Vaccarella -, qualche ulteriore passo avanti spero si possa fare per quanto concerne l'adozione dei single».
"Io sono contentissima. Ma il mio primo pensiero va a chi sta aspettando un genitore che gli voglia bene. La promessa che mi faccio ogni giorno è di essere la mamma di uno di quei bambini e non l'ho ancora potuta mantenere. La mia battaglia sarà davvero vinta quando riuscirò a portare mia figlio o mia figlia a casa". Così a corriere.it Raffaella Brogi, 54 anni, magistrata di Firenze (ma originaria di Siena), l'aspirante mamma sul cui caso si è pronunciata la Corte costituzionale.
"L'adozione - ha detto la donna - è la mia scelta. Ho preso in considerazione la fecondazione assistita, ma sento che c'è un bambino o una bambina che mi sta aspettando. E che se avessi scelto un altro percorso avrei abbandonato due volte mio figlio e mia figlia".