LUCA
Cronaca

Ascensori Una normativa da conoscere

Luca

Santarelli

Gentile Avvocato, nell’ultima riunione di condominio è stato chiesto di sostituire la cabina ascensore del 1962 perché non ha le porte automatiche e ha altri problemi da risolvere. Ho vari quesiti: 1) come deve essere ripartita la la spesa (tabella ascensore? tabella proprietà? 50% ascensore 50% proprietà. 2) Se viene divisa sulla proprietà devono partecipare anche il piano terreno e i negozi?. 3) Con quanti millesimi e con che percentuale di presenti servono per deliberare. La ringrazio e seguo le sue risposte la domenica sul quotidiano La Nazione.

Un saluto.

F.M.

Gentile Lettore,

spesso gli stabili condominiali hanno la tabelle ascensore. In caso di sua mancanza, si applica l’art. 1124 del codice civile che disciplina, appunto, la spesa della manutenzione o sostituzione degli ascensori ed indica che la spesa venga ripartita tra i condomini serviti dal bene per metà dal valore della singola unità immobiliare e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza del piano dal suolo. Il precetto normativo ci aiuta a rinvenire agevolmente la risposta anche al secondo quesito. Appare ovvio che se alcune unità immobiliari a civile abitazione o commerciali non sono servite dall’ascensore, non devono partecipare alla spesa. Per rispondere al terzo quesito bisognerebbe avere conoscenza intima con la sua vicenda, conoscenza che io non ho. In generale se la spesa è urgente e necessaria la potrebbe fare l’amministratore senza delibera. Se invece l’intervento fosse ritenuto ordinaria manutenzione basterebbe la maggioranza di un terzo dei millesimi, se invece fosse straordinaria di 5001000, in entrambi i casi con i voti favorevoli della maggioranza degli intervenuti.

Per inviare i quesiti scrivere a: [email protected]