Claudio
Miceli
La legge di bilancio 2023 ha rimodulato il superbonus, in quanto ha previsto la diminuzione della detrazione portandola al 90% per le spese nel 2023, indicando nel 31 dicembre 2022 il limite per avvalersi dell’agevolazione del 110%. Tuttavia vi sono alcuni casi che tale riduzione non si applica, e pertanto è possibile continuare a beneficiare della detrazione del 110%. La norma prevede che la riduzione non si applica: agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, al 25 novembre, risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata; agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto (18 novembre 2022), sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, al 31 dicembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata; agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data fra quella di entrata in vigore del richiamato decreto-legge e quella del 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata e a condizione che per tali interventi, alla data dei 25 novembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata; agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo. Le domande a: [email protected]