Luca
Santarelli
L’assemblea ordinaria può essere convocata dopo 211 giorni ? Un solo condomino può contestare tale provvedimento, secondo le attuali disposizione di legge?
In effetti la nostra speranza è che abbia utilità atteso che la maggioranza di chi legge vive o ha proprietà in contesti condominiali. Per questo motivo, la sua mail non solo non arreca disturbo, ma è molto gradita ed evidenzia un problema purtroppo ricorrente. In punto di diritto l’assemblea di condominio deve essere convocata entro 180 giorni dalla scadenza dell’anno contabile. Il riferimento normativo che chiede è l’articolo 1130 del codice civile il quale prescrive che l’amministratore di condominio, tra le altre cose, deve “redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni”. Questo significa che se l’anno contabile è 1.12.31.12 l’assemblea deve essere convocata entro 180 giorni decorrenti dal 31.12, se invece l’anno contabile fosse 1.631.5 i 180 giorni decorrerebbero dal 31.5. Le conseguenze per la tardiva convocazione sono due: la prima un’evidente violazione di una norma di legge (art. 1130 c.c.); la seconda un’assoluta mancanza di rispetto verso i condomini, laddove il ritardo non sia caso unico e ascritto ad una giustificazione personale vera, concreta e soprattutto grave. La conseguenza è che l’amministratore che incorre in questa inadempienza, al pari di chi omette di convocare l’assemblea, potrà essere revocato giudizialmente. Tale azione potrà essere attivata da un solo condomino anche quando il condominio fa scudo protettivo, in modo immotivato, all’amministratore. Quindi anche il singolo potrà contestare l’addebito in oggetto nella sede giudiziaria.
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