
Respinto il ricorso di Vivenda, società che vende spot sui ponteggi. Palazzo Vecchio vince: si era opposto con il Regolamento comunale. .
di Stefano BrogioniFIRENZEPalazzo Vecchio batte Vivenda: no del Tar al cantiere sponsorizzato in piazza della Signoria. Il tribunale ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla società, il cui business è quello di attirare inserzioni pubblicitari da piazzare sui ponteggi di lavori particolarmente visibili.
“Vince” dunque anche il regolamento comunale, che al comma 6 dell’art. 21, vieta esposizioni di carattere pubblicitario nella piazza in questione (e anche in piazza Duomo e piazza San Giovanni) “eccezion fatta” per i cantieri finalizzati al restauro di beni del patrimonio culturale pubblico.
Il civico 1 di piazza della Signoria (situato tra via Vacchereccia e la loggia dei Lanzi) è un immobile privato, che ospita al suo interno alcune strutture ricettive. Sono in programma dei lavori sulla facciata e la proprietà si è affidata a Vivenda per attirare sponsor.
Nel ricorso al Tar, la società contestava al Comune – che aveva risposto no alla loro richiesta di autorizzazione pubblicitaria sui ponteggi che saranno stati installati con l’avvio della ristrutturazione, presentata nel luglio del 2024 – che l’impedimento recato dal Regolamento sarebbe illegittimo in quanto piazza della Signoria è da considerarsi un bene culturale a prescindere del Codice che disciplina la materia.
E poi, Vivenda ha lamentato la lesione di alcuni suoi diritti, quale la limitazione della sua attività economica (incentrata sul restauro sponsorizzato, nicchia del mondo dell’edilizia), una disparità fra operatori economici del medesimo settore e lesione del principio di concorrenza e infine una disparità di trattamento tra edifici pubblici e privati.
Il Tar (presieduto dal dottor Roberto Maria Bucchi) ha rilevato poi che la richiesta di Vivenda aveva carattere “esplorativo”, considerato che non conteneva alcun elaborato progettuale, privo anche di "tempistiche o altri elementi concreti volti a far ritenere evadibile l’istanza stessa da parte del Comune", ma ha solo "sollecitato una mera interpretazione della normativa regolamentare comunale, riscontrata dall’amministrazione in quanto tale".
"In altre parole - proseguono i giudici -, il provvedimento asseritamente applicativo del Regolamento comunale non è altro che un semplice parere, dal cui annullamento non deriverebbe alcuna immediata utilità alla ricorrente, che dovrebbe comunque presentare un’apposita istanza di rilascio dell’autorizzazione alla collocazione degli impianti pubblicitari, corredata dalla documentazione di rito e soggetta ex novo e in toto al potere autorizzatorio comunale".
"Va per altro rilevato che il Comune di Firenze – conclude il Tar – con la nota di riscontro ha aperto anche un dialogo con la ricorrente (la società Vivenda, ndr) al dichiarato fine di sottoporre a contraddittorio procedimentale preliminare le questioni poste dalla ricorrente e afferenti alla disposizione regolamentare in esame".
Sui cantieri sponsorizzati, insomma, si intuisce una certa disponibilità al dialogo. E forse la partita non finirà qui.