Il Consiglio di Stato: "Dehors pericoloso sull’altro lato della via". Ristorante sconfitto

Finisce un contenzioso iniziato nel 2021, durante le limitazioni Covid. I giudici danno ragione a Palazzo Vecchio che si era opposto. all’occupazione del suolo pubblico di fronte a un locale di Santo Spirito.

Il Consiglio di Stato: "Dehors pericoloso  sull’altro lato della via". Ristorante sconfitto

Il dehors di un locale

FIRENZE

Richiedevano un dehor sul lato opposto della strada, via Mazzetta, nel cuore di Santo Spirito, in zona a traffico limitato. Ma Palazzo Vecchio gli ha sempre risposto picche, perché sarebbe sorto troppo lontano dalle strisce pedonali, necessarie per garantire sicurezza a clienti e camerieri. Adesso, il lungo braccio di ferro tra la società che gestisce il locale e l’amministrazione, si è concluso in favore di quest’ultima. Il Consiglio di Stato ha infatti rigettato il ricorso della Srl, che aveva proposto anche di realizzare a proprio spese un ulteriore attraversamento.

Il contenzioso ha inizio quando, nel maggio 2021, sulla scorta anche delle limitazione dettate dalla pandemia, la società ha chiesto al Comune di poter occupare straordinariamente il suolo pubblico nel lato opposto al proprio esercizio. Il successivo 13 agosto, Palazzo Vecchio rispondeva no alla richiesta. Immediato il ricorso del ristorante al Tar, il quale accoglieva le doglianze riguardo alle distanze dagli attraversamenti, ordinando all’amministrazione di eseguire nuovamente in contraddittorio le necessarie misurazioni e adottare la conseguente determinazione finale. Ma nel gennaio del 2022, Palazzo Vecchio rispondeva ancora picche. Contro il secondo provvedimento, il ristorante impugnava nuovamente, suggerendo "la sussistenza, riguardo al passaggio da Borgo Tegolaio, di attraversamento pedonale a distanza inferiore al limite di 15 metri previsto dalla normativa regolamentare" e "l’omessa valorizzazione della circostanza per cui via Mazzetta è ricompresa in z.t.l., ove la circolazione è fortemente limitata". Il Comune, secondo i ricorrenti, avrebbe anche "omesso esame dell’istanza" con cui l’attività aveva proposto di realizzare a proprie spese un attraversamento pedonale in corrispondenza dello spazio pubblico richiesto in concessione".

Ma il primo attraversamento pedonale “utile“ rispetto all’esercizio è ritenuto quello al 16r di via Mazzetta "distante 16,30 metri dal punto di uscita dal locale". Distanza che è stata ritenuta congrua per legittimare il diniego. Il Consiglio di Stato ha “promosso“ anche la decisione del Comune di escludere occupazioni di suolo pubblico sul lato opposto rispetto al locale se fuori da aree pedonali. Tale regolamentazione, dicono infatti i giudici, "non presenta in sé i profili d’illegittimità indicati dalla ricorrente, trattandosi di scelta rientrante nella sfera di discrezionalità dell’amministrazione, non illegittimamente né contraddittoriamente esercitata pur a fronte della dichiarata finalità di sostenere le attività economiche, di suo ben bilanciabile con quella di tutela della popolazione residente, né essendo ravvisabili profili disparitari o irragionevoli nella mancanza di un regime transitorio, nella contestuale previsione di maggiori spazi assentibili (stante la diversità di situazione che si ha in caso di necessario attraversamento), nella prevista possibilità di ammettere occupazioni di suolo pubblico con attraversamenti nell’ambito di sole strade pedonali (le quali presentano condizioni oggettivamente diverse da tutte le altre) o nella mancata previsione della facoltà di richiedere la realizzazione di strisce pedonali provvisorie".

ste.bro.