Miceli
Per far fronte ai propri debiti esiste un beneficio del tutto straordinario riconosciuto al debitore cosiddetto “incapiente” e contenuto nel Codice della Crisi. La norma è rivolta al debitore, persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, fatto salvo l’obbligo dell’assolvimento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice. Giova osservare come il computo della massa attiva eventualmente sopraggiunta utile al soddisfacimento dei richiamati creditori - almeno il 10% - sia condotta su base annua tenendo escluse le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia. Ove sopraggiungesse all’esdebitando una massa inferiore alla richiamata percentuale del 10 % l’obbligo dell’assolvimento del debito non opera superati i quattro anni. Il debitore incapiente deve presentare, per il tramite l’Organismo di Composizione assistita della Crisi da sovraindebitamento, al giudice competente: un elenco di tutti i creditori con l’indicazione delle somme dovute; un elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; una copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; l’indicazione delle entrate proprie e dei componenti il nucleo familiare. Si ricorda infine che tale beneficio potrà essere usufruito soltanto una volta nella vita, e non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l’esdebitazione e non abbia gia’ beneficiato dell’esdebitazione per due volte .
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