di Stefano Brogioni
FIRENZE
Via libera del Tar al cancello nella proprietà dell’ex tecnico della Fiorentina ed ex ct azzurro Cesare Prandelli. I giudici del tribunale amministrativo hanno infatti deciso sul ricorso presentato lo scorso aprile da un gruppo di vicini di casa della zona del Bobolino, pregiatissima collina dove Prandelli ha scelto di vivere anche dopo aver chiuso con il calcio. Per il Tar, il ricorso dei vicini, una quarantina, è stato dichiarato inammissibile "per difetto di interesse a ricorrere". Tradotto: non sono titolare del diritto di “mettere bocca“ sulla questione che invece, a loro dire, avrebbe deturpato il muretto storico che costeggia la via e alterato il traffico nello splendida zona alle pendici del Piazzale Michelangelo, con il transito di mezzi agricoli e pesanti.
Dunque nessun ostacolo all’apertura del varco sul terreno annesso alla dimora, così come stabilito dall’autorizzazione concessa dalla Soprintendenza e avallata dal Comune.
I ricorrenti, ricostruisce la sentenza, "affermano che tale pregiudizio verrebbe arrecato dal transito di mezzi agricoli che, attesa la fragilità delle strade e della sottigliezza dei muri delle abitazioni circostanti, provocherebbe danni alla loro stabilità e pericoli per le persone". Ma, per il Tar, "i timori in tal modo palesati appaiono tuttavia essere del tutto privi di consistenza dal momento che, come gli stessi ricorrenti affermano, lungo la strada a cui il cancello darebbe accesso vige un divieto di transito di mezzi pesanti di per sé idoneo ad impedire il prodursi dei paventati fenomeni di disturbo". "Nella situazione data - si legge ancora - i mezzi agricoli che potranno transitare dal cancello dovranno, quindi, avere dimensioni ordinarie analoghe a quelle dei veicoli che già percorrono la viabilità in discussione con conseguente assenza di rilevanti aggravi".
Respinte anche le perplessità sulla tenuta del muretto. "I ricorrenti affermano altresì di avere interesse alla conservazione della integrità del muro interessato dall’intervento in quanto lo stesso avrebbe anche una funzione di contenimento e riparo da possibili smottamenti e sbancamenti dei terreni frontistanti" ma, argomenta infine tribunale, "si tratta tuttavia di affermazioni prive di fondamento atteso che il muro di cui si discute costituisce all’evidenza una mera recinzione posta nell’interesse esclusivo del proprietario del fondo che non ha alcuna funzione strutturale di contenimento e protezione della strada e delle proprietà adiacenti".