
Intervento chirurgico (foto di repertorio)
Firenze, 6 maggio 2023 – Usl Toscana Centro condannata dal Tribunale Civile a risarcire (23.878 euro) un 70enne per ’responsabilità da ritardato richiamo’, o follow up, alla sorveglianza sanitaria dell’uomo, portatore di protesi bilaterale di anca MoM’ impiantata nel 2005.
Negli anni la protesi rilasciò nel sangue del paziente cromo e cobalto: presenza, pericolosità e potenziale lesività dei due metalli vennero accertate solo nel marzo 2019 dopo esami ematici e radiologi. Disposti sì dall’Azienda sanitaria, ma in sensibile ritardo: i controlli doveva essere effettuati almeno a partire dal 2014. Da quando cioè – ha stabilito il giudice – la Comunità medica rese noto, e ufficiale, il rischio di rilascio di sostanze tossiche per i portatori di protesi MoM. Il controllo ritardato evidenziò valori di cromo e cobalto "ben superiori alla soglia di normalità". Erano stati rilasciati dalle parti di cui si componeva la protesi all’anca. Ciò ha causato la metallosi, un danno da usura eccessiva della protesi con infiltrazione di detriti metallici. E postumi irreversibili, permanenti. Calcolati nel 20% della originaria integrità psicofisica.
Causa intentata dopo un mancato accordo in sede di conciliazione. Niente problemi diagnostici, di intervento, di prognosi. Né di responsabilità del produttore della protesi: problematica e pericolosità non erano conoscibili alla data della operazione. Né di Usl per l’utilizzo d’un prodotto difettoso: l’Azienda sanitaria non sarebbe stata imputabile. La responsabilità Usl affonda nel lungo periodo trascorso senza ‘richiami’ del paziente. "Ciò avrebbe permesso una sostituzione tempestiva della protesi e un’incidenza molto più limitata di cromo e cobalto" spiega l’avvocato Nicola Boschi che ha rappresentato in giudizio il settantenne. Rispetto alla richiesta iniziale di 98 mila euro, il giudice ha fissato in 59.866 il danno complessivo, patrimoniale e non. Ma "del danno (e del 20% di postumi, ndc) Usl può essere ritenuta responsabile al 40%. Il rimanente 60% sta in quella protesi. Nell’imponderabile. Da qui la minor somma risarcita" conclude il legale.
g.sp.