Luca
Santarelli
Gentile avvocato sono proprietario di un locale posto all’interno di un giardino condominiale con accesso da passo carrabile tutto ciò regolato da spese condominiali. Dal mio amministratore mi viene detto che al cancello esistente per accedere al giardino è proibito affiggere qualsiasi cartello che segnali l’eventuale affitto o vendita del suddetto mio locale. A me sembra un divieto assurdo vorrei un suo parere.
Gentile Lettore, mah! sarà il caldo, ma davvero le acredini condominiali talvolta sorgono dal nulla più assoluto, mi stupisce che sia l’amministratore in proprio ad attivarsi contro di lei. Nel merito posso evidenziare che nel codice civile esiste l’articolo 1102 (che prevede appunto che ogni condomino può fare un uso del bene comune anche più intenso degli altri condomini, purché non ne alteri la destinazione e non pregiudichi agli altri un paritetico uso. Un foglio reclamizzante la vendita può essere affisso al cancello per il tempo necessario. Possiamo in una valutazione generale prevedere che in alcuni contesti di particolare pregio quel foglio possa costituire un degrado al decoro architettonico e quindi legittimamente vietato (mi riferisco e penso a palazzi storici di particolare rilevanza p.e. con stucchi architettonici di pregio), ma al di fuori di questi rari contesti, un foglio può essere regolarmente affisso per finalizzare la pubblicità della vendita di un garage posto all’interno dello stabile. Ciò detto, sarebbe interessante conoscere su quale motivazione radica le pretese l’amministratore, se ha agito in proprio o su stimolo di alcuni condomini e soprattuto sarebbe interessante chiedere perché non vuole l’affissione e su quali dati normativi fonda le sue ragioni.
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