FRANCESCO QUERUSTI
Cronaca

Lancio di petardi? Multa di 500 euro. Superiore a quella del caso Giani

L’universo dei dilettanti scopre sempre più delle discrepanze assurde dopo la morte del ragazzo. Il presidente della Sales, Razzi: "Serve buon senso, multa da abbassare se nessuno ha rischiato".

Le società fiorentine e toscane di calcio dilettantistico hanno subito negli ultimi mesi multe pesanti per l’utilizzo di fumogeni e mortaretti all’interno dei campi sportivi. Nella maggior parte dei casi sono stati festeggiamenti a fine gara, ma il regolamento non concede sconti, la multa minima è 500 euro. Come è successo al termine della finale di Coppa Toscana di Promozione, allo stadio Bozzi alle Due Strade, fra Antella e Centro Storico Lebowski con tifoserie festanti ma multate per uso di materiale pirotecnico. In precedenza caso simile nel derby fra Cerbaia e Sancascianese e in diverse altre circostanze. Nell’ultima giornata del campionato di Terza categoria la multa salata è arrivata anche alla Sales.

"Abbiamo vinto il campionato - afferma il presidente della Sales, Maurizio Razzi - e al triplice fischio un gruppo di tifosi, con la squadra in campo ad abbracciarsi, ha festeggiato il successo con lancio di fumogeni e alcuni petardi che non sono stati tirati nel rettangolo di gioco. Ritengo giusta la decisione del giudice sportivo, ma ci vorrebbe più buon senso da parte di tutti. Regolamento che sarebbe da rivedere abbassando l’importo minimo della sanzione. Le difficoltà economiche da superare sono tante e una tale cifra faceva più comodo per pagare le bollette".

L’argomento multe per l’introduzione negli stadi di materiale pirotecnico era da tempo sul tavolo del Comitato Regionale Toscana Figc-Lnd. "L’articolo 25 del Codice di Giustizia Sportiva - precisa il presidente Paolo Mangini - al comma 3 stabilisce che le società rispondono per l’introduzione o l’utilizzo negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, con la finalità di salvaguardia di atti pericolosi o violenti. Inoltre al comma 7 prevede la sanzione minima di 500 euro. Tale sanzione non è quindi derogabile né riducibile e il giudice sportivo territoriale per la Toscana, Cleto Zanetti, la deve applicare".

Già in atto iniziative per richieste di rivedere la normativa. "Il Comitato Toscana Lnd-Figc - prosegue Mangini - nel Consiglio Direttivo tenutosi mesi fa ad Udine, ha avanzato una proposta per integrare tale articolo del Codice di Giustizia Sportiva in modo da diminuire l’entità della sanzione. Nella proposta si chiede che costituisca specifica circostanza attenuante o di esclusione per le società dilettantistiche l’utilizzo di materiale pirotecnico di qualsiasi genere da parte dei propri sostenitori che non provochi pericolo per l’incolumità pubblica o danni per l’incolumità fisica di una o più persone, in base agli atti ufficiali di gara",