Firenze, 29 novembre 2024 – Un oggetto prezioso può anche essere formato in parte da metallo comune, e/o da componenti non metallici, ma tali parti non preziose devono esistere per ragioni “tecniche o ornamentali”; ne consegue che la borsa-gioiello è sicuramente un bene di lusso, ma non un oggetto prezioso nel senso tecnico-giuridico del termine, e pertanto non può essere venduta sul Ponte Vecchio, visto che il regolamento Unesco lo vieta.
Parola del Consiglio di Stato, che ha definitivamente messo la parola fine al braccio di ferro tra la “Graziella Braccialini spa" e il Comune di Firenze. I giudici del tribunale romano hanno infatti confermato la sentenza del Tar toscano, che aveva a sua volta respinto il ricorso dell’azienda contro il provvedimento del 5 aprile dello scorso anno che aveva vietato la vendita delle cosiddette ’borse-gioiello’ sul Ponte Vecchio.
Con i vari motivi di appello, il marchio che aveva fatto ricorso lamentava in sintesi: l’errata qualificazione giuridica di “oggetti preziosi” operata dal Tar del Giglio; l’interpretazione del locale Regolamento, da parte dello stesso Tar, in senso difforme dalla Direttiva Bolkestein, nonché della disciplina Ue e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi; il difetto d’istruttoria e motivazione da parte del Comune e del Tar per aver gli stessi omesso di verificare le caratteristiche tecniche delle borse-gioiello.
Il Consiglio di Stato, partendo dal sottolineare come il 17 dicembre 1982 il centro storico di
Firenze è stato iscritto nella Lista Unesco del Patrimonio Mondiale e in quanto tale, quanto alla presenza di attività commerciali, è soggetto a uno specifico Regolamento comunale che indica cosa possa essere venduto e cosa no, ha poi individuato come fulcro del giudizio l’individuazione di ciò che debba intendersi per “oggetti preziosi” e lo stabilire se le borse-gioiello possano o meno essere inserite in questa categoria. Ecco che allora i giudici sono arrivati a concludere che le borse-gioiello siano “oggetti di fabbricazione mista, essendo in essi presenti sia componenti costituenti ‘oggetti preziosi’, e sia componenti che, per quanto di lusso, detta caratteristica non possiedono”. La conseguenza è che “la borsa impreziosita da componenti in metallo prezioso è sicuramente un bene di lusso, ma non è un oggetto prezioso nel senso tecnico-giuridico del termine, e pertanto non può essere venduta sul Ponte Vecchio, a ciò ostando il divieto di cui all’art. 8 del Regolamento comunale Unesco”.
“È una grande soddisfazione, il Consiglio di Stato si è espresso come il Tar a favore dell’amministrazione comunale dicendo che il Ponte Vecchio deve mantenere la sua storicità e tipicità per quelli che sono gli esercizi commerciali. È un segnale di rafforzamento del nostro regolamento Unesco”, commenta la sindaca d Sara Funaro. Che aggiungi: “Stiamo portando avanti tante azioni a tutela del nostro centro storico, del commercio e dell’identità della nostra città. Questa sentenza ci conferma che siamo sulla strada giusta”.
ste.bro.