Puniti anche per l’uso del David sui depliant

La società dei cingalesi dei pacchetti saltafila sotto inchiesta a Firenze utilizzava l'immagine del David di Michelangelo per fini commerciali, violando il codice dei beni culturali. Il tribunale ha emesso un'ordinanza cautelare per vietare la riproduzione dell'opera a fini di lucro.

Puniti anche per l’uso del David sui depliant

Puniti anche per l’uso del David sui depliant

FIRENZE

Non solo (presunti) profitti illeciti. La società sotto inchiesta dei due cingalesi dei pacchetti saltafila avrebbe utilizzato anche l’immagine del David di Michelangelo per fini commerciali. E’ quanto risulta da un’ordinanza cautelare emessa dal tribunale di Firenze nel 2017, con la quale il tour operator è stato inibito dal giudice dal "riprodurre, ai fini commerciali, in qualsiasi forma e con qualsiasi strumento", l’immagine dell’opera d’arte esposta alla galleria dell’Accademia.

Il tribunale ha inoltre ordinato alla società di ritirare il materiale pubblicitario, come depliant, manifesti e volantini, stampato con l’effigie del David ed utilizzato per promuovere e reclamizzare i propri prodotti. L’ordinanza è motivata sulla base dell’aritcolo 108 del codice dei beni culturali. "L’art. 108 CBC - si legge nell’ordinanza del giudice Niccolò Calvani, una sorta di ’faro’ nella materia - riserva all’autorità che ha in consegna il bene culturale il diritto di consentirne la riproduzione, previa richiesta di concessione e pagamento del canone fissato dalla autorità medesima, facendo libera la riproduzione delle opere solo se effettuata senza scopo di lucro".

"Non vi è dubbio - viene ancora spiegato - sulla qualificazione della scultura in oggetto come bene culturale, né sul fatto che l’autorità che lo ha in consegna è la Galleria dell’Accademia di Firenze, riconducibile al Ministero ricorrente; pertanto, il suo utilizzo a fini lucrativi effettuato tramite riproduzione della sua immagine rientra nelle ipotesi per le quali è necessaria la concessione dell’autorità amministrativa".