PIETRO MECAROZZI
Cronaca

Risarcimento negato, ha una figlia invalida ma è senza vaccino anti Covid: l’azienda la sospende

La donna non faceva parte del personale sanitario, ma i suoi uffici erano all’interno del plesso di Careggi. Ricorso bocciato in tribunale

Un vaccino anti-Covid (Foto archivio Ansa)

Un vaccino anti-Covid (Foto archivio Ansa)

Firenze, 28 settembre 2024 – Aveva preferito non fare il vaccino anti-Covid. Non tanto per una scelta dettata da teorie cospirazioniste o simili, ma perché non ne sentiva la necessità, e perché riteneva il suo lavoro non di quelli strettamente al contatto con altre persone. Peccato che gli uffici dove la donna lavorava nel 2021 erano all’interno del plesso ospedaliero di Careggi e, nonostante la sua azienda fosse un ente tecnico-amministrativo (tutt’altro che sanitario) a supporto della Regione Toscana, il giudice del tribunale di Firenze ha deciso di rigettare il suo ricorso e non condannare la società al rimborso di oltre un anno di sospensione dal lavoro e di conseguenza dello stipendio (la donna è stata reintegrata a fine emergenza pandemica).

La decisione, si legge nella sentenza, è dovuta al fatto che anche se non facendo parte di personale ospedaliero era collocata in un “presidio che pacificamente esercita attività sanitaria”. E poco importa se la donna, in questi frangenti, aveva anche avanzato la richiesta di lavorare da casa, in quanto “madre di una figlia minore con disabilità accertata”.

È legittima quindi, secondo il giudice, la decurtazione dello stipendio da parte della società, mentre per la difesa della donna, assistita dagli avvocati Barbara Susini e Linda Cardinali, era evidente “l’insussistenza dei presupposti dell’obbligo vaccinale”. Nella sentenza vengono poi citati i tanti di casi di letteratura giuridica sulla materia, ma anche gli stessi provvedimenti regionali che richiedevano l’adempimento dell’obbligo vaccinale.

La sentenza va in direzione contraria all’ordinanza, sempre del tribunale civile di Firenze, emessa il 20 novembre 2023, con la quale accolse la domanda della ricorrente di accertamento della natura discriminatoria della sospensione comminata in forza delle disposizioni del D.L. n. 44/2021 convertito in Legge n. 76/2021, sull’obbligo di vaccinazione per i sanitari, condannando l’azienda convenuta non solo al pagamento delle retribuzioni dovute durante il periodo di sospensione, ma anche al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla discriminazione subita. I giudici dichiararono discriminatoria la sospensione dal lavoro, imposta per legge nei confronti di chi ha violato l’obbligo di vaccinarsi contro il Covid: affermando che i datori di lavoro e quindi i singoli avrebbero dovuto disapplicare la legge in quanto, per “fatto notorio”, i vaccini anti-Covid non avrebbero impedito né il contagio né le malattie.

In questo caso, invece, il tribunale ha riscontrato violazioni delle normative, e dato ragione all’azienda. La donna, che non vuole essere chiamata no-vax e che nei mesi di stop è andata incontro a importanti difficoltà economiche, adesso è regolarmente stata reintegrata in ufficio.