LUCA
Cronaca

Se l’inquilino paga il canone in ritardo

Luca

Santarelli

Gentile Avvocato, sono proprietario di un appartamento, il mio inquilino paga sistematicamente tardi il canone ogni mese ed è moroso negli oneri condominiali. Le pongo due quesiti: posso fare lo sfratto per morosità per gli oneri condominiali? L’amministratore può chiedere e agire direttamente verso l’inquilino per la sua quota?

Gentile lettore, nel caso specifico sarebbe necessario esaminare il contratto di locazione, lettura determinante per fornire una corretta risposta. Comunque laddove il contratto fosse stato predisposto da un professionista specializzato nel settore, sicuramente avrebbe una clausola che le permetterebbe oggi di poter agire contro l’inquilino con l’azione di sfratto con l’unico presupposto che la morosità relativa agli oneri condominiali abbia raggiunto un’entità pari a un canone di locazione, in difetto può agire solo per il recupero del credito. In merito al sistematico lamentato ritardo nel pagamento del canone. Ormai per giurisprudenza consolidata il ritardo deve essere tollerato entro 20 giorni dalla scadenza prevista, anche se capisco che questo a lei disturbi (a titolo esemplificativo se il canone di locazione deve essere pagato entro il 5 del mese, la tolleranza lo fa slittare comunque fino al 25). Questione amministratore. Questi può agire direttamente solo e soltanto avverso il proprietario dell’immobile e non anche avverso il conduttore nei cui confronti, appunto, non ha un contraddittorio diretto. L’amministratore può, su richiesta, fare ripartire le spese (quota conduttore e proprietario) e chiedere bonariamente i pagamenti, ma nel caso di morosità del conduttore l’amministratore non può che conoscere un’unica figura: il condomino che è il proprietario. Quindi, le conviene sanare il debito e agire avverso il suo conduttore. Per inviare i quesiti scrivere a: [email protected]