Claudio
Miceli
La plusvalenza che ho realizzato per la vendita di un box, acquistato due anni fa e pertinenza dell’abitazione principale è tassata?
A.T.
Accanto al criterio temporale, che esclude da tassazione le plusvalenze realizzate senza un intento speculativo, che si presume se tra l’acquisto e la rivendita dell’immobile siano decorsi non meno di 5 anni, è prevista l’esclusione da imposizione anche per le plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che, siano stati adibiti ad abitazione principale dal cedente o dai suoi familiari, a prescindere quindi dai 5 anni dall’acquisto. Sono considerate pertinenze le cose immobili, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche”, alle quali, se non diversamente disposto, si applica lo stesso regime giuridico stabilito per la cosa principale, cui sono legate da un rapporto di strumentalità. Già una risposta dell’Agenzia delle Entrate ebbe a precisare che la cessione della sola pertinenza, separatamente dall’abitazione principale, fa venir meno il vincolo di strumentalità funzionale della stessa rispetto al bene principale. Di conseguenza la plusvalenza emersa dalla cessione infraquinquennale del box auto costituisce a tutti gli effetti un reddito, con l’obbligo di assoggettarlo ad Irpef, salvo il contribuente non decida di optare per l’imposizione sostitutiva del 20% . Tale cessione comporta la decadenza delle agevolazioni prima casa per le imposte di registro, ipotecarie e catastali.
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