di Francesco Ingardia
"Per deformazione professionale", l’avvocato Riccardo Tagliaferri preferisce ’bollinare’ una norma a pubblicazione avvenuta. Ma l’amministrativista del foro di Firenze da tempo è in prima linea sul fronte dei ricorsi alle delibere licenziate da Palazzo Vecchio sulla stretta ai b&b e alle locazioni turistiche brevi. Già dalla prima delibera Nardella, aspettando l’udienza sulla trattazione nel merito dinanzi al Tar prevista per maggio. Mentre la sindaca Funaro esulta per il varo della legge regionale sul turismo, anche se resa ’soft’ e "meno impugnabile possibile nell’interesse della Regione".
Avvocato, un commento al Testo Unico sul Turismo?
"Sono molto perplesso, lo ammetto. Ho letto a fondo gli ultimi correttivi alla proposta di legge regionale 251. Bene, con questo emendamento la Regione tenta di dare copertura normativa alla scelta assunta dal Comune di Firenze di vietare all’interno delle aree Unesco le famose locazioni turistiche. La nostra doglianza più importante nei ricorsi proposti, prima contro la Variante al regolamento urbanistico e al piano operativo, ha ad oggetto il fatto che l’amministrazione ha creato una nuova categoria edilizia turistica, oltre a quella residenziale, senza copertura normativa. A nostro parere, questo non poteva farlo in virtù di una riserva di legge operante in materia. La catena di ricorsi correlati al mio mirava a censurare questa invenzione normativa. La Regione, adesso va a colmare il vulnus che avevamo sollevato. Ma mi chiedo: può farlo?".
Ce lo dica lei...
"L’amministrazione regionale ha fatto passare il suo intervento come se fosse afferente alla disciplina del Turismo. Materia formalmente residuale ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, di cui le Regioni possono dunque occuparsi in via autonoma. Ma qui è evidente che la materia del Turismo è strumentale alla disciplina delle locazioni, che invece non rientra nell’autonomia regionale. Qui giace un problema: bene la legge sul turismo, ma se questa serve a disciplinare le locazioni non è più materia residuale. Ergo, la Regione non poteva agire in assoluta autonomia".
L’articolo 59 del Testo Unico sul Turismo modificato, quindi, configura un conflitto di attribuzione Stato-Regione?
"Sì, forse sì. Di sicuro, a mio avviso, si generano dubbi di legittimità costituzionale. Questo Testo fa emergere problemi serissimi che ritengo verranno affrontati davanti alla Corte Costituzionale".
Il compromesso politico tra le forze politiche nel parlamentino regionale sulla “moratoria variabile” agli host esistenti rende più digeribile il Testo?
"Il periodo di transitorietà risponde sempre alla proporzionalità. Tra niente e tutto, il principio di transitorietà agevola. Ribadisco che le attività esistenti sulla base di un quadro normativo fino a quel momento vigente non debbono essere toccate dal Testo. In caso contrario, il periodo transitorio agevola il passaggio".
Capitolo ricorsi: ricorrere al Tar contro una legge regionale non è possibile però…
"I soggetti che si riterranno lesi dall’approvazione di questa nuova norma dovranno attendere gli atti amministrativi. Perché il Comune dovrà adottare dei regolamenti per adeguarsi a questa legge regionale. I regolamenti, come noto, sono atti di natura amministrativa impugnabili. Letta la versione definitiva del testo, letto il regolamento comunale sulla falsa riga, dirò ai miei clienti di prepararsi a ricorrere sollevando la questione di legittimità costituzionale. Ovviamente in questo percorso, i ricorsi pendenti andranno avanti perché afferiscono alla variante dello strumento urbanistico di Firenze. È chiaro che l’approvazione della legge regionale metterà una foglia di fico sopra quello che ha fatto il Comune, però i ricorsi andranno avanti comunque. Non ritengo venga meno l’interesse dei nostri ricorsi. A maggio l’udienza sulla trattazione nel merito si terrà".