Firenze, 22 giugno 2021 – Conguagli da migliaia di euro, fatture relative a utenze cessate, letture errate. Cosa fare in questi casi? In caso di contenziosi per bollette di acqua, gas, energia elettrica è possibile rivolgersi al Difensore civico della Toscana per una procedura di conciliazione con il gestore. Basta scrivere una email a [email protected] o chiamare il numero verde 800-018488, anche dopo aver già inviato un reclamo scritto al gestore.
Da oggi però c'è una novità, che riguarda i contenziosi relativi alle bollette dell'acqua. Oltre che al Difensore civico, è possibile rivolgersi all'Autorità idrica Toscana, Ait, diventato organo di conciliazione. Ecco come funziona.
Se l’utente ha un problema relativo a un aspetto tecnico o di fatturazione deve, come prima fase, mettersi in contatto con il proprio gestore di zona facendo un reclamo scritto o chiedendo la rettifica della bolletta. In Toscana i gestori sono Publiacqua, Acque, Acquedotto del Fiora, Asa, Nuove Acque, Gaia, Gea. Ogni gestore ha l’obbligo di rispondere entro un mese e mezzo dalla richiesta dell’utente. Se la risposta non arriva o non è soddisfacente, finora c’erano due strade da percorrere: promuovere una causa giudiziale oppure avvalersi della conciliazione.
E' qui che entra in campo l'Ait, alla quale è possibile inviare direttamente la domanda di conciliazione a questo indirizzo. La procedura, già esistente, è stata maggiormente automatizzata per renderla più veloce, anche grazie all'eventuale utilizzo della videocomunicazione per risolvere il contenzioso comodamente da casa.
La procedura di conciliazione, gratuita per l'utente del servizio, può essere attivata dopo la ricezione del reclamo o della risposta alla rettifica di fatturazione e comunque non prima che siano decorsi 50 giorni dall'invio. La procedura di conciliazione prevede, di norma, lo svolgimento di un’unica seduta convocata dalla segreteria tecnica entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. La conciliazione solitamente si conclude entro 90 giorni dalla data di ricevimento del fascicolo completo della domanda, anche se è possibile una proroga di ulteriori 30 giorni su richiesta delle parti o per decisione del conciliatore.