
La sentenza: "Le domande potevano essere accolte anche se presentate dopo il 30 aprile"
Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana si è espresso sulla diatriba legale tra una famiglia pitiglianese e il Comune di Pitigliano dando ragione alla famiglia. Il tutto è iniziato qualche mese fa nel momento in cui ai genitori è stato comunicato l’impossibilità di iscrivere il proprio figlio al secondo anno di nido con la giustificazione che erano scaduti i tempi. I genitori, difesi dall’avvocato Eugenio Maddiona, hanno impugnato le graduatorie provvisoria e definitiva stilate dal Comune di Pitigliano dalle quali risultava la non ammissione del loro figlio all’asilo nido comunale.
In particolare, la non ammissione del bambino era stata giustificata dal Comune con la tardività della domanda di ammissione/conferma del loro figlio all’asilo nido comunale, in quanto presentata il 3 maggio 2024, laddove il Comune aveva fissato il termine al 30 aprile. Tuttavia, secondo i genitori del piccolo, il termine del 30 aprile sarebbe stato posto illegittimamente, sia perché non c’era un atto amministrativo che lo determinava, sia perché essa non era stata comunicata o pubblicizzata con le dovute forme, sia ancora perché tale decisione sarebbe in contrasto con la previsione generale di cui al regolamento comunale dell’asilo nido dove veniva riportato che le domande di ammissione si sarebbero dovute presentare nel tempo compreso tra il 15 maggio e il 30 giugno.
Inoltre, si legge nella sentenza, "il Comune avrebbe potuto – secondo regolamento – accogliere domande anche presentate fuori termine, considerando il fatto che il bambino possedeva tutti i requisiti preferenziali, mentre alcuni dei collocati in graduatoria utile erano meno titolati". Il Comune, da canto suo, aveva spiegato che la data 30 aprile era stata fissata per consentire la formazione di graduatorie almeno provvisorie in tempo utile perché i vincitori potessero fare richiesta del bonus nidi gratis.
Il Tar infine ha riconosciuto "il difetto amministrativo e di comunicazione del Comune" costringendo l’ente a rimborsare la famiglia di 3mila euro. "E’ con grande soddisfazione che accogliamo la notizia della vittoria al Tar – dicono i genitori del bambino –, a maggior ragione visto il tenore della sentenza, che in pratica ha riconosciuto come il Comune di Pitigliano in questa vicenda abbia sbagliato in ogni modo possibile e immaginabile, senza rispettare neanche uno dei principi base del procedimento amministrativo".
Nicola Ciuffoletti