MATTEO MARCELLO
Cronaca

Bonifica dell’area ex Ip, il Tar tira in ballo Eni

"Nell’ipotesi di bonifica d’ufficio da parte dell’amministrazione, il privilegio speciale immobiliare sulle aree e la ripetizione delle spese possono essere...

L’area dell’ex Ip attende da anni di essere bonificata (. foto di repertorio

L’area dell’ex Ip attende da anni di essere bonificata (. foto di repertorio

"Nell’ipotesi di bonifica d’ufficio da parte dell’amministrazione, il privilegio speciale immobiliare sulle aree e la ripetizione delle spese possono essere esercitati nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell’inquinamento solo dopo l’impossibilità o l’infruttuosità delle azioni di rivalsa verso il soggetto responsabile". Con questa tesi, il Tar della Liguria ha parzialmente accolto il ricorso presentato dalla liquidazione giudiziale dell’Immobiliare Helios contro il Comune della Spezia per l’annullamento degli atti con cui Palazzo civico aveva avviato i poteri sostitutivi per la realizzazione della bonifica in una parte dei terreni dell’ex area Ip. Una sentenza che per il Comune non comporta modifiche sostanziali per ciò che concerne i lavori di bonifica (in corso le procedure per l’appalto delle opere finanziate dal Pnrr), ma che di fatto individua in Eni la società alla quale il Comune dovrà battere cassa per recuperare i denari spesi per la bonifica. I giudici infatti hanno annullato gli atti impugnati nelle parti in cui dispongono l’esercizio della rivalsa anche nei confronti della liquidazione giudiziale di Immobiliare Helios. I giudici nella sentenza sottolineano che "il Comune ha legittimamente deciso di intervenire in via sostitutiva per completare la bonifica del fondo inquinato" ma tuttavia "gli atti gravati risultano illegittimi nella parte in cui l’amministrazione ha stabilito di esercitare i poteri di rivalsa in via generale e, quindi, con riguardo non solo all’autore dell’inquinamento, ma anche al proprietario incolpevole", anche in considerazione del fatto che Eni è "successore universale (sicuramente solvibile) del soggetto che ha contaminato il sito". Nell’articolato dispositivo i giudici asseriscono anche che "sulla liquidazione giudiziale non può gravare alcuna obbligazione pecuniaria sostitutiva", e che anche la determina del 7 agosto 2023 risulta illegittima nella parte in cui il Comune dispone l’iscrizione dell’onere reale su tutta l’area ancora inquinata e da risanare, anziché sul solo sub-distretto 4B oggetto della bonifica. Corretta, invece, la decisione del Comune di risanare la zona destinata a verde pubblico e giochi "che costituisce espressione di una valutazione di merito preordinata alla miglior soddisfazione delle esigenze della comunità spezzina. Non appare macroscopicamente illogica o irragionevole – si legge nella sentenza – la scelta di bonificare l’area in cui verrà realizzato il nuovo parco pubblico urbano, disattendendo l’opzione auspicata dalla curatela di ripristinare gli altri terreni, in modo da consentirne la vendita a beneficio della massa dei creditori".

Matteo Marcello