L’ordinanza con la quale il Comune di Ameglia avrebbe voluto imporre alla Provincia gli interventi di manutenzione delle strade di competenza non è valida. Lo ha deciso il Tar della Liguria al quale si era rivolto l’ente provinciale rappresentato e difeso dall’avvocato Veronica Allegri. A febbraio il sindaco Umberto Galazzo con apposita ordinanza ingiungeva alla Provincia della Spezia di porre in essere con urgenza comunque entro trenta giorni dalla notifica dell’atto, tutti gli accorgimenti tecnici e operativi per assicurare la regimazione ed il corretto convogliamento delle acque meteoriche lungo le due strade provinciali che attraversano il territorio del Comune in questione. La motivazione del provvedimento evidenziava infatti che la mancata realizzazione di interventi periodici di pulizia delle cunette, degli attraversamenti e dei pozzetti di raccolta delle acque oltre che di pulizia e taglio dei cigli e delle fronde sarebbe motivo di un serio pregiudizio per la circolazione stradale e soprattutto in occasione di eventi meteorologici intensi, comporterebbe gravi pericoli per la privata e pubblica incolumità. La Provincia ha però impugnato l’ordinanza al Tar. La sezione seconda del Tribunale composta dal presidente Luca Morbelli, consiglieri Angelo Vitali e Richard Goso ha accolto il ricorso annullando il provvedimento impugnato e compensando le spese. Secondo il collegio l’adozione di una ordinanza contingibile e urgente deve costituire una manifestazione di un potere eccezionale esercitabile dal sindaco nel caso di gravi pericoli per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. L’omessa menzione di accadimenti o circostanze specifiche lascia invece intendere che, come fondatamente ipotizzato dalla parte ricorrente, l’iniziativa sindacale non fosse protesa a fronteggiare pericoli imminenti e irreparabili, ma solo a sollecitare un intervento di pulizia delle cunette e di sfalcio dell’erba che, all’evidenza, non presenta alcun carattere di eccezionalità.
Massimo Merluzzi