"Dichiara inammissibile il ricorso principale. Dichiara inammissibile il primo ricorso per motivi aggiunti. Dichiara inammissibile il secondo ricorso per motivi aggiunti. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 4000, oltre accessori dovuti per legge, da corrispondere ad entrambe le controparti".
Recita così il dispositivo della sentenza del Tar della Toscana che ha respinto in toto le richieste della società Ristorante Caffé delle Mura Srl, che si era opposta nei mesi scorsi contro la scelta del Comune di Lucca di avallare il subentro nella concessione relativa alla gestione dell’immobile dell’Antico Caffè delle Mura, in ottemperanza all’ordinanza del Tribunale di Lucca, che ne aveva disposto il trasferimento alla Curatela fallimentare della Grb srl.
Come si ricorderà, la vicenda dello storico locale, assegnato nei mesi scorsi attraverso un’asta pubblica alla Umberto srl, si perde nella notte dei tempi. Nel 2014 la Grb aveva ceduto, pochi mesi prima di fallire, la gestione alla Ristorante Caffè delle Mura, a titolo gratuito: entrambe le società erano sotto il controllo della famiglia di costruttori Barsotti. In seguito al fallimento, nel luglio 2016, la curatela fallimentare di Grb srl ha citato in giudizio innanzi al Tribunale di Lucca la concessionaria Ristorante Antico Caffè delle Mura Srl, proponendo domanda revocatoria ai sensi della legge fallimentare. Il Tribunale civile di Lucca ha accolto la domanda revocatoria con la sentenza nel giugno 2020, condannando la convenuta al rilascio immediato dell’azienda a favore della curatela. La Ristorante Caffè delle Mura – quando il procedimento di esecuzione forzata della sentenza e il Comune di Lucca nel gennaio dello scorso anno, al fine di ottemperare alla sentenza e alla successiva ordinanza esecutiva, ha approvato il trasferimento alla Curatela fallimentare di Grb – si è opposta, sostenendo di essere l’unico soggetto legittimamente essere titolare dell’esercizio.
"A giudizio del Collegio – si legge nel dispositivo – il ricorso, integrato con i motivi aggiunti, è palesemente inammissibile, per cui si può prescindere dalla integrazione del contraddittorio nei confronti della società aggiudicataria della gestione dell’azienda. Gli atti e provvedimenti impugnati con il ricorso principale e con i motivi aggiunti sono stati adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali del giudice civile. In particolare, la determinazione comunale numero 98 del 27 gennaio 2023, impugnata con il ricorso principale, e i successivi atti di trasferimento della concessione a favore della Curatela fallimentare, impugnati con i primi e con i secondi motivi aggiunti, sono stati adottati espressamente al fine di ottemperare alla sentenza del Tribunale di Lucca del 9 giugno 2020 e alle successive ordinanze esecutive del Tribunale di Lucca del 29 novembre 2022, del 24 febbraio 2023 e dell’11 marzo 2023".
Ora, si attende la sentenza di secondo grado della Corte di Appello che dovrebbe arrivare entro quest’anno. Ma nel frattempo, ecco il via libera del Tar.